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Recentemente è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che ha introdotto alcune novità all’interno del Codice della Proprietà Industriale.

Tra le principali innovazioni, degna di nota è certamente l’ufficiale introduzione della “convivenza” del brevetto italiano con il cosiddetto “Brevetto europeo ad effetto unitario” o semplicemente “Brevetto Unitario” (articolo 59 C.P.I), fino ad ora non consentita.

Tale modifica si è resa necessaria in forza della recentissima entrata in vigore, a partire dall’1 giugno 2023, dell’accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), accordo finalizzato a istituire un nuovo organo giurisdizionale chiamato a dirimere tutte le controversie relative a Brevetti europei ad effetto unitario.

L’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti rappresenta solo l’ultimo passaggio di un iter complesso che ha avuto inizio più di dieci anni fa, finalizzato all’introduzione di un unico titolo brevettuale idoneo a tutelare la stessa invenzione in molteplici Paesi – per l’appunto, il Brevetto Unitario.

Tale introduzione risulta rivoluzionaria sia sotto il profilo della tutela sostanziale della proprietà industriale e, in particolare, dei brevetti d’invenzione, sia sotto il profilo della tutela processuale.

Per comprendere la portata di questo nuovo sistema di tutela delle invenzioni a livello  sovranazionale occorre ripercorrere brevemente come si è giunti a rendere il Brevetto Unitario una realtà.

Come si è giunti al Brevetto Unitario?

La cooperazione rafforzata del 2012
 

Nel 2012, attraverso il Regolamento UE 1257/2012, si è dato il via all’attuazione di un regime di cooperazione rafforzata tra molteplici Stati Membri dell’Unione Europea, finalizzata all’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

L’Italia ha formalizzato la propria volontà di aderire alla cooperazione rafforzata solo successivamente, nel 2016: inizialmente, infatti, l’Italia aveva rifiutato di partecipare a causa della mancata introduzione della lingua italiana fra le lingue ufficiali del Brevetto Unitario (francese, inglese e tedesco). A tal fine aveva anche presentato un ricorso contro la decisione del Consiglio Europeo che aveva statuito le lingue ufficiali, ricorso poi rigetto dalla Corte Europea. Si ritiene che tale sentenza di rigetto abbia indotto l’Italia a rivalutare la legittimità della decisione del Consiglio e, di conseguenza, ad aderire in seconda battuta alla collaborazione rafforzata.

In sintesi, scopo della cooperazione rafforzata era quello di:

  • Creare una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno;
  • Prevedere in favore degli Stati Membri l’accesso a un sistema brevettuale a livello transnazionale più agevole e meno costoso, che non richiedesse la validazione dei brevetti da parte di tutti gli Stati nazionali di efficacia della privativa.

La cooperazione rafforzata era altresì tesa a creare un sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, attraverso la previsione di un organo giurisdizionale sovranazionale ad hoc, iniziativa anch’essa finalizzata tra l’altro a un contenimento dei costi del contenzioso in materia di violazione dei brevetti con efficacia extranazionale.

Il precedente Brevetto Europeo
 

In precedenza già esisteva (ed esiste ancora) il cosiddetto “Brevetto Europeo” (da non confondersi con il nuovo “Brevetto europeo ad effetto Unitario” o “Brevetto Unitario”), istituito in forza della Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973, cui hanno aderito 38 Paesi (i 28 Stati membri dell’UE e altri dieci Paesi – Albania, Islanda, Liechtenstein, Repubblica di Macedonia, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Turchia), che però presentava criticità che il nuovo Brevetto Unitario mira a superare.

La domanda per ottenere il Brevetto Europeo viene presentata all’EPO (European Patent Office, ossia Ufficio Brevetti Europeo), con sedi a Monaco, L’Aia e Berlino.

Se all’esito dell’esame formale e sostanziale della domanda e a seguito del pagamento delle molteplici tasse di brevettazione la domanda dell’interessato viene accolta dall’Ufficio, il brevetto concesso deve essere convalidato in tutti gli Stati in cui si desidera ottenere tutela per la propria invenzione neo brevettata.

Inoltre, se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, il titolare dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena l’invalidità del brevetto in quello Stato.

A seguito della convalida in ciascun Paese, il brevetto viene tutelato in ogni Paese in cui è stato convalidato come un brevetto nazionale, anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale.

In sostanza, il brevetto europeo conferisce al titolare un fascio di brevetti nazionali piuttosto che un unico brevetto valido in molteplici Stati.

Si tratta di un processo evidentemente complesso e potenzialmente molto costoso: i requisiti di convalida, infatti, differiscono tra i vari Paesi e possono condurre a sostenere elevati costi diretti e indiretti, compresi i costi di traduzione e per il pagamento delle tasse di rinnovo nazionali.

Secondo la Commissione Europea, la complessità e i costi elevati dell’attuale sistema brevettuale determinano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee: dal sito della Camera dei Deputati italiana emerge che l’ottenimento di un brevetto europeo valido nei 28 Stati membri dell’UE costerebbe circa 36 mila euro, di cui 23 mila solo per i costi di traduzione.

L’introduzione del Brevetto europeo con effetto Unitario ha inteso, come anticipato, proprio superare i limiti del preesistente Brevetto Europeo.

Tratti salienti del Brevetto Europeo con Effetto Unitario

Il Brevetto Unitario consentirà al titolare di ottenere, con un’unica procedura centralizzata presso l’EPO, una tutela brevettuale uniforme in tutti i Paesi partecipanti alla convenzione, senza la necessità, quindi, di ottenere la convalida in ciascun Paese.

Il Brevetto Unitario dovrebbe introdurre evidenti vantaggi in termini economici e di oneri burocratici in favore degli interessati: secondo le istituzioni europee, infatti, i costi di traduzione e amministrativi dovrebbero ridursi fino all’80%, con una singola tassa annuale di rinnovo da corrispondere direttamente all’EPO al posto delle numerose tasse di rinnovo da pagare ai diversi uffici nazionali previste nell’ambito del Brevetto Europeo. Tale tassa dovrebbe essere inferiore ai 5.000 euro.

Anche i costi complessivi sostenuti per convalidare e mantenere in vita i classici Brevetti Europei per dodici anni nei 4 Paesi in cui attualmente sono più spesso convalidati (Germania, Francia, Regno Unito e Italia) possono ammontare a  circa 11.580 euro; dalle fonti ufficiali si evince che il costo complessivo per un Brevetto Unitario per dodici anni sarebbe di circa 11.260 euro, però con una tutela estesa a tutti i Paesi che hanno aderito alla convenzione.

Inoltre, il risparmio aumenterebbe ulteriormente per i brevetti mantenuti più a lungo, ossia per 15 o 20 anni.

Passando alla tutela giurisdizionale, come anticipato in apertura, è stato istituito ed è recentemente entrato in vigore il Tribunale Unificato dei Brevetti, che avrà giurisdizione per tutte le controversie inerenti ai Brevetti Unitari rendendone più semplice ed economica la tutela in un territorio molto ampio e istituendo un unico foro competente.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), autorità giudiziaria a composizione multinazionale, sarà composto da giudici altamente specializzati e avrà competenza esclusiva in relazione a tutte le controversie che coinvolgono il Brevetto Unitario (violazione, accertamento negativo, misure cautelari e ingiunzioni, revoca e nullità del brevetto, risarcimento dei danni, eccetera)

 

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Maria Irene Severino

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