I contratti di convivenza
Oltre a regolare le unioni civili, la legge n. 76/2016 contiene la disciplina delle convivenze di fatto (articolo 1, comma 36 e seguenti).
Per conviventi di fatto s’intendono tutte le coppie conviventi maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, che risultino nel medesimo stato di famiglia come “famiglia anagrafica” (v. articoli 4 e 13, comma 1, lettera b, del d.p.r. n. 223/1989).
Contratto di convivenza: cos'è e come si stipula
L’articolo 1, comma 50, della legge n. 76/2016 consente ai conviventi di fatto di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza” e, così, di integrare e adattare la disciplina legislativa alla propria realtà di coppia.
Per poter essere opponibile ai terzi, il contratto in questione deve rivestire la forma di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, professionisti quest’ultimi che hanno il compito di attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico e di assolvere alcuni obblighi di comunicazione e pubblicità dello stesso.
A cosa serve il contratto di convivenza?
In fase di formazione dell’accordo, l’avvocato può assistere i conviventi nella scelta del regime patrimoniale, nella redazione di clausole basate sulle loro specifiche esigenze e nella comprensione delle conseguenze giuridiche connesse.
Con il contratto di convivenza è possibile stabilire:
- il regime patrimoniale della convivenza e, quindi, se applicare il regime della comunione dei beni disciplinato agli articoli 177 e seguenti c.c., come nel caso di matrimonio o unione civile;
- gli obblighi di contribuzione alle esigenze della famiglia, anche in considerazione dell’attività lavorativa o domestica delle parti;
- le modalità di amministrazione e gestione dei beni comuni (ad esempio: casa familiare, automobile, beni fruttiferi, ecc.);
- le modalità di assistenza reciproca in caso di malattia o incapacità d’intendere e di volere (ad esempio: nomina del convivente come amministratore di sostegno e/o come fiduciario di disposizioni anticipate di trattamento di cui alla legge n. 219/2017; v. A. Cordiano, L’incapacità e l’impossibilità di provvedere ai propri interessi del convivente: disposizioni in materia di salute e di fine-vita, in Legami di coppia e modelli familiari, I, Trattato di diritto di famiglia. Le riforme, diretto da P. Zatti, 2019, p. 179 ss.);
- le conseguenze in caso di cessazione della convivenza, per prevenire possibili conflitti (ad esempio: contributo al mantenimento della parte debole, divisione dei beni comuni, rimborsi e restituzioni, ecc.).
Come si scioglie il contratto di convivenza?
Il contratto può sciogliersi per accordo delle parti o per recesso unilaterale (entrambi da manifestare nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata), per matrimonio o unione civile fra i conviventi o fra uno di questi e un terzo e, infine, in caso di morte di uno dei contraenti.
In caso di recesso unilaterale, il legislatore aggiunge che “nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione” (articolo 1, comma 61, legge n. 76/2016: v. G.A. Parini, La risoluzione del contratto di convivenza e la cessazione della convivenza, in Legami di coppia e modelli familiari, cit., p. 241 ss.).
Il patto di convivenza atipico
I conviventi meno propensi a stipulare un articolato contratto, con l’assistenza dell’avvocato, potrebbero limitarsi a regolare singoli aspetti patrimoniali con un patto di convivenza atipico, senza le forme solenni previste dal legislatore. Ad esempio, le parti potrebbero disciplinare i rimborsi e le restituzioni in caso di crisi della famiglia, anche nei termini di un contratto di mutuo o di comodato sottoposto a condizione sospensiva (cfr., in ambito matrimoniale, Cass., n. 23713/2012), regolare il diritto di uso di beni comuni o il diritto di abitazione della casa comune.
Rottura della convivenza in assenza di un contratto
Anche in assenza di un contratto, in caso di rottura della convivenza, al convivente spettano:
- il diritto agli alimenti qualora versi in “stato di bisogno” (articolo 1, comma 65, legge n. 76/2016), con obbligazione a carico dell’ex convivente solo in assenza di altri soggetti tenuti all’obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell’articolo 433 c.c. (v. G.A. Parini, Presupposti e contenuto del diritto agli alimenti a favore convivente di fatto, in Nuova giur. civ. comm., 2018, n. 10, p. 1522 ss.);
- in caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il diritto di abitazione “per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni” e in caso di figli minori o disabili conviventi “per un periodo non inferiore a tre anni”, salvo che l’abitazione sia già stata oggetto di assegnazione ai sensi dell’articolo 337 sexies c.c. (articolo 1, comma 42, legge n. 76/2016).
Convivenza e successione
Quanto ai profili successori applicabili alle convivenze, la legge n. 76/2016 non ha recepito le indicazioni presenti nella prima bozza del testo di legge, che ipotizzava una deroga ai c.d. patti successori vietati dall’articolo 458 c.c.; dunque, al momento, ai conviventi rimane solo la possibilità di regolare le proprie volontà tramite testamento, fermi i diritti di eventuali legittimari.
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A proposito delle novità in tema, di recente il Consiglio dei Ministri ha approvato dieci disegni di legge di delega al Governo per una corposa revisione del codice civile; fra le modifiche si ipotizzano:
- la possibilità per i nubendi, coniugi o parti di unioni civili, di stipulare accordi affini al contratto di convivenza qui analizzato per regolare i rapporti personali e patrimoniali della famiglia (articolo 1, comma 1, lettera b, C.D.M. n. 48/2019);
- la possibilità di derogare al divieto dei patti successori e, quindi, di stipulare accordi sulla devoluzione della successione, ferma la quota di riserva dei legittimari prevista dagli articoli 536 e seguenti c.c. (articolo 1, comma 1, lettera d, C.D.M. n. 48/2019).
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In conclusione, i conviventi possono fin da subito regolare con l’aiuto di un professionista i loro rapporti personali e patrimoniali e, così, scegliere se e come assimilare gli effetti della loro convivenza al matrimonio o all’unione civile nonché, al contempo, disciplinare le conseguenze di un’eventuale rottura con modalità più fluide rispetto al matrimonio o all’unione civile.
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