Errore professionale dell'avvocato e risarcimento danni al cliente
QUANTO SONO FREQUENTI LE CAUSE DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO? E COME FINISCONO?
Spesso la controversia fra avvocato e parte assistita sfocia nell'apertura di una pratica di risarcimento dei danni, il cosiddetto "sinistro", presso la compagnia assicurativa del professionista. Non stupisce, dunque, che le compagnie assicurative dispongano di statistiche in merito ai casi più frequenti di controversie fra legale e cliente.
Ebbene: a livello nazionale, circa tre volte su quattro il sinistro riguarda l'avvio del contenzioso, o di una sua fase, in sede giurisdizionale; in particolare, si tratta dei casi di:
- omessa o tardiva impugnazione o riassunzione;
- omessa o errata predisposizione di atto introduttivo (di solito atto di citazione e ricorso);
- casi di errore di strategia, errore in merito alla legittimazione, mancata interruzione della prescrizione.
Al secondo posto, costituiscono oltre un caso su cinque l'errore di strategia e la mancata informativa.
Nel Triveneto i sinistri relativi all'avvio del contenzioso, o di una sua fase, pesano complessivamente per circa il sessanta percento; l'errore di strategia e la mancata informativa costituiscono quasi il venti percento.
Abbiamo confrontato questi dati con i nostri dati di studio, per verificare se le nostre statistiche coincidano o divergano rispetto a quelle delle compagnie assicurative.
Disponiamo di dati statistici in quanto la responsabilità professionale è una delle aree di attività del nostro studio - con la precisazione che ci occupiamo sia di assistere la parte che si ritiene danneggiata, sia il professionista che vuole difendersi.
Una premessa sul bias delle nostre statistiche di studio: le richieste di consulenza e assistenza che ci arrivano sono ovviamente guidate dai contenuti che pubblichiamo, che vertono soprattutto su tre ambiti:
- responsabilità professionale per omessa o tardiva impugnazione;
- responsabilità professionale per violazione degli obblighi informativi;
- questioni legate alla erronea quantificazione dei compensi professionali.
È dunque fisiologico che le nostre statistiche siano - per così dire - "viziate" perché il campione è già selezionato in partenza: chi ci contatta, insomma, di solito ci contatta per una delle tre ragioni esposte sopra.
CON RIFERIMENTO AI CASI TRATTATI NEL 2022:
- nella metà dei casi si è trattato di condotte omissive o tardive, in particolare di omessa o tardiva impugnazione;
- in un terzo dei casi si è trattato di violazione degli obblighi informativi;
- alcuni casi hanno riguardato la contestazione di parcelle (erronea quantificazione dei compensi).
Cos'è successo in seguito alle richieste di consulenza e assistenza che abbiamo ricevuto? Com'è finita?
- Nella gran parte dei casi le doglianze ci sono parse infondate, per cui abbiamo reso un parere in senso sfavorevole all'assunzione di iniziative;
- le parcelle contestate erano sempre sbagliate in eccesso, e grandemente;
- la fase stragiudiziale e la negoziazione assistita non sono quasi mai state risolutive e, in generale, non sono mai state affrontate con convinzione (raramente ci si è confrontati nel merito delle vicende);
- solo in un caso la parte ha scelto, sentito il nostro parere positivo, di avviare una causa (per impugnazione tardiva - vizio di notifica).
Per inciso: il nostro parere è stato positivo in merito al diritto di ottenere un risarcimento pari alle spese inutilmente sostenute per le iniziative compromesse dall'errore professionale, non anche in merito alle chance di ottenere un risarcimento commisurato al vantaggio che la parte avrebbe conseguito se solo l'iniziativa fosse stata tempestiva e diligentemente coltivata.
In altri termini: abbiamo detto alla parte che, a nostro avviso, l'avvocato aveva commesso un errore professionale ma che, se non l'avesse commesso, ragionevolmente la parte non avrebbe conseguito alcun vantaggio.
Qualche osservazione finale sulle nostre statistiche di studio.
Nella gran parte dei casi in questione manca un contratto di patrocinio scritto con la preventivazione delle complessive competenze per le attività professionali, ciò sebbene dall'agosto del 2017 la legge professionale abbia introdotto uno specifico obbligo. Probabilmente c'è una correlazione: la corretta impostazione del rapporto di patrocinio e del lavoro da svolgere non può che partire da un contratto e da un preventivo scritti e ben fatti.
Iscrivetevi al nostro canale YouTube: abbiamo un'intera sezione dedicata alla responsabilità professionale dell'avvocato.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!
Lascia un commento
Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *