Diritto d'autore: tutela dell'opera d'arte realizzata tramite software di intelligenza artificiale
Diritto d'autore e intelligenza artificiale: l'opera d'arte creata con il contributo dell'intelligenza artificiale può essere protetta dal diritto d'autore?
Recentemente la comunità artistica ha manifestato a gran voce, in rete, la propria contrarietà a software che, utilizzando la cosiddetta intelligenza artificiale, sono in grado di realizzare illustrazioni molto complesse e di ottima qualità, in risposta a semplici comandi scritti dell'utilizzatore del software.
Perché tale avversione nei confronti dei software di intelligenza artificiale?
Perché sembrerebbe che tali software addestrino i propri algoritmi prendendo più o meno liberamente spunto dalle opere d'arte pubblicate su siti, come ad esempio Artstation, nei quali sono pubblicati e consultabili moltissime raccolte artistiche on-line (il cosiddetto portfolio), il tutto senza il consenso degli autori delle opere pubblicate.
Il meccanismo utilizzato dall'intelligenza artificiale in questi casi è definito “Machine learning”. Un esempio molto noto di machine learning riguarda l'ormai conosciuta opera realizzata da un'intelligenza artificiale, intitolata “The Next Rembrandt”, creata addestrando il software di intelligenza artificiale, facendogli analizzare l'intero catalogo di opere di Rembrandt, così da permettergli di riprodurre integralmente lo stile dell'artista.
Gli artisti avrebbero dunque denunciato l'appropriazione non autorizzata delle proprie opere da parte degli algoritmi dei software che fanno uso di intelligenza artificiale, i quali si sarebbero “ispirati”, per così dire, in modo più o meno evidente ai relativi stili.
Sulla legittimità o meno di tale condotta la giurisprudenza non ha ancora avuto l'occasione di pronunciarsi, anche se si vocifera già che la comunità artistica intenda introdurre una class action per contrastare il descritto uso non autorizzato delle opere da parte dell'intelligenza artificiale.
Con l'auspicio che la giurisprudenza possa dar voce a tali istanze attraverso un'applicazione rigorosa della legge sul diritto d'autore (che, vale la pena ricordarlo, riserva sempre all'autore ogni diritto, morale e di sfruttamento, anche economico, relativo all'opera dell'ingegno, salve tassative eccezioni), ci soffermiamo oggi su un caso diverso, ma riguardante temi affini, recentemente sottoposto al vaglio della Corte di cassazione.
Attraverso questo caso, per la prima volta, la Cassazione si è pronunciata, seppur solo incidentalmente, sul tema relativo alla tutela attraverso il diritto d'autore delle opere d'arte create con il contributo dell'intelligenza artificiale.
La RAI è stata citata in giudizio da una giovane artista e architetto per aver utilizzato, senza il consenso dell'autrice, nell'edizione del 2016 del Festival di Sanremo, l'opera “The scent of the night” come scenografia. Si tratta di un'immagine a tema floreale, generata da un software che fa uso dell'intelligenza artificiale, attraverso i comandi inseriti dall'autrice, definiti in base a una propria idea creativa.
L'opera creata tramite l'intelligenza artificiale è stata ritenuta tutelabile attraverso la legge del diritto d'autore sia in primo grado, sia in appello, rispettivamente dal tribunale e dalla corte d'appello di Genova, che l'hanno ritenuta sufficientemente creativa. Nei propri motivi di ricorso in Cassazione, la RAI aveva sostenuto che l'opera non potesse godere della tutela autorale in quanto non sufficientemente creativa, poiché materialmente creata non dall'autrice – che si sarebbe limitata a scegliere un algoritmo da applicare e avrebbe solo approvato a posteriori il risultato generato dal computer – bensì dal software di intelligenza artificiale, che ne avrebbe “elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici”.
La Cassazione non ha potuto approfondire nel merito l'eccezione della RAI in quanto processualmente inammissibile (poiché sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità); tuttavia ha formulato un principio di diritto innovativo, che ha aperto uno spiraglio alla tutela delle opere create con l'apporto di un'intelligenza artificiale.
In particolare, secondo la Cassazione l'utilizzo di un software nel processo creativo di realizzazione di un'immagine non è di per sé sufficiente per escludere il carattere creativo dell'opera ma, semplicemente, impone di verificare con maggior rigore la sussistenza del requisito della creatività. Usando le parole della Corte, occorre verificare se e in qual misura l'utilizzo dell'intelligenza artificiale abbia o meno assorbito completamente l'elaborazione creativa dell'artista che se ne è avvalsa. Dunque, se all'esito di tale valutazione si dovesse ritenere prevalente l'apporto creativo dell'artista rispetto al contributo del software di intelligenza artificiale, la conseguenza sarebbe quella di dover riconoscere all'opera la tutela offerta dalla legge sul diritto d'autore.
In sostanza: fintantoché il genio umano è imprescindibile per la realizzazione dell'opera, questa merita di essere tutelata dagli strumenti dell'ordinamento; quando la creatività umana viene completamente sostituita dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, non si potrà avere la pretesa di tutelarne il prodotto attraverso il diritto d'autore.
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