DIRITTO D'AUTORE E STREET ART: PRINCIPI E TUTELA GIURIDICA
Risalgono ai primi anni duemila la nascita e la concentrazione di nuove forme di espressione creativa che vedono come protagonista la strada e, più in generale, lo spazio urbano.
Il termine street art diventa di dominio comune poco dopo, quando il relativo movimento acquisisce risonanza mediatica, fino a raggiungere il successo planetario di cui il noto street artist Banksy è oggi massimo esponente.
Prima di entrare nel merito delle tutele giuridiche cui accede questa peculiare forma d’arte, cerchiamo innanzitutto di darle una definizione.
La Street art è una forma di espressione creativa spontanea – quindi non commissionata da terzi – realizzata in uno spazio urbano, ossia non convenzionale, considerando che, di solito, agli artisti vengono messi a disposizione spazi di altro tipo, come musei e gallerie d’arte.
L’opera di street art, di regola, si caratterizza per essere (i) accessibile a chiunque – essendo realizzata in un luogo pubblico – ed (ii) effimera, in quanto destinata a trasformarsi e poi progressivamente a distruggersi in un tempo più o meno lungo.
Lo street artist è consapevole della caducità della sua opera, e proprio tale consapevolezza consegna all’opera un significato specifico: la scelta del supporto è, quindi, parte integrante dell’atto creativo e parte essenziale dell’opera.
Si pensi, ad esempio, alla nota opera di Banksy apparsa nel 2019 a Venezia (e oramai quasi svanita) che rappresenta un bambino con un giubbetto salvagente e con un razzo segnaletico immerso – letteralmente – con i piedi nell’acqua. La scelta di riprodurre tale soggetto proprio a pelo d’acqua, esponendo, quindi, l'opera ad una più rapida dissoluzione, a parere di alcuni Autori, indicherebbe la volontà di Banksy di mostrare la precarietà della condizione dei migranti: da qui, si potrebbe presumere che, forse, Banksy voleva che il dipinto venisse progressivamente distrutto e la sua transitorietà costituisce valore intrinseco dell’opera.
La Street art pone molteplici problemi relativi alla sua tutela giuridica proprio a causa del peculiare supporto sul quale è impressa, problemi che risultano di non poco conto dato che alcune opere di street art sono state stimate per un notevole valore.
Innanzitutto: esiste un diritto d’autore a tutela della street art?
La legge sul diritto d'autore protegge tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione: quindi, certamente, anche l’opera di street art gode della protezione del diritto d'autore; e ciò vale anche ove l'opera sia frutto di un atto illecito.
Infatti, la liceità non è tra i requisiti di protezione dell’opera, con la conseguenza che il diritto d’autore sussiste anche con riferimento a opere contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
Ciò chiarito, sorge spontanea una domanda: tra il diritto d'autore di cui è titolare l'artista e il diritto di proprietà spettante al titolare dell'immobile su cui è stata impressa l'opera di street art, quale prevale? In altri termini, l'opera di street art realizzata su un supporto di proprietà altrui, può limitare tale diritto di proprietà?
Il proprietario del supporto, in particolare, potrebbe avere un interesse (contrario a quello dell'autore) a sfruttare economicamente l'opera, ad esempio “staccandola” dal suo supporto per rivenderla sul mercato dell'arte, oppure alla conservazione dell'opera, realizzando un'attività di restauro o di conservazione contro la volontà dell'autore o, infine, il proprietario dell'immobile potrebbe desiderare la distruzione dell'opera se questa non incontrasse il suo gradimento.
Ad esempio, nel 2016 era stata organizzata una mostra di street art a Bologna, realizzata “strappando” molteplici opere dai loro supporti originari.
In quel frangente, un noto street artist italiano, conosciuto in tutto il mondo come Blu, ha manifestato il proprio dissenso distruggendo o ricoprendo con della vernice tutte le sue opere che aveva precedentemente realizzato a Bologna.
Sotto il profilo del diritto d'autore, aveva il diritto di farlo?
Indubbiamente la legge sul diritto d'autore riconosce allo street artist i diritti morali connessi all'opera, ossia:
- il diritto a far sì che gli venga riconosciuta la paternità dell'opera, in cui è ricompreso anche il diritto di disconoscere la paternità dell'opera che sia stata distaccata dal supporto originario e sia stata, dunque, decontestualizzata;
- Il diritto a vedere tutelata l'integrità dell'opera, che comprende il diritto di opporsi al distacco della stessa e a qualsiasi intervento di sua modifica, incluso il suo restauro e la sua esposizione in mostre o musei. Quindi, la decontestualizzazione non autorizzata e l'esposizione dell'opera di Street art in sedi tradizionali, come musei e gallerie d'arte, potrebbe integrare una lesione del diritto morale d'autore all'integrità dell'opera, nonché una lesione della sua reputazione, dato che scopo degli street artist, spesso, è proprio quello di contestare il circuito degli intermediari tradizionali dell'arte. Tale impostazione risulta peraltro confermata da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2015, in cui si è statuito che il materiale trasferimento di un'opera da un poster cartaceo ad una tela da pittura - ossia la sostituzione del supporto - comporta la creazione di una nuova riproduzione dell’opera che rientra nel diritto esclusivo dell’autore. Tale principio, se applicato alla street art, comporta che il distacco dell'opera senza il consenso dell'autore, determini una violazione dei diritti morali d'autore;
- Infine, fa parte dei diritti morali connessi all'opera anche quello di ritirare l'opera dal commercio, che nel peculiare caso della street art coincide con il diritto di distruggerla.
Quindi, possiamo affermare che lo street artist Blu aveva tutto il diritto di opporsi alla decontestualizzazione delle proprie opere, nonché il diritto di distruggerle, diritto che, dunque, spetta esclusivamente all'autore dell'opera e non al proprietario dell'immobile su cui l'opera è impressa.
E i diritti di sfruttamento economico dell'opera, a chi spettano?
Secondo parte della dottrina, a seguito della realizzazione dell'opera di street art, l'artista “abbandona” l'opera, che diventa quindi res derelicta: l'opera – essendo stata realizzata in un luogo pubblico – diventa di pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente, con rinuncia da parte dell'autore a tutti i diritti su di essa (salvi i diritti morali).
Altra parte della dottrina, al contrario, ha formulato una tesi più condivisibile: la realizzazione dell'opera in luogo pubblico determina automaticamente una sorta di concessione di licenza non esclusiva sull'opera, ai fini della sua divulgazione, ma non determina un'automatica cessione dei diritti patrimoniali sull'opera. Questa dottrina associa l'opera di street art, liberamente fruibile da chiunque, al modello di licenza cosiddetta open source, solitamente applicata ad alcuni software liberamente utilizzabili dagli utenti, la cui gestione, però rimane in capo all'autore.
Questa interpretazione risulta anche più aderente al dato normativo: infatti, l'articolo 109 della legge sul diritto d'autore prevede che la cessione dell'unico esemplare dell'opera non comporta, salvo patto contrario, anche la cessione dei relativi diritti di utilizzazione economica, che rimangono, quindi, di proprietà dell'autore e la cui cessione può essere provata solo se risultante da atto scritto.
Iscrivetevi al nostro canale YouTube: abbiamo un'intera playlist dedicata a diritto, arte e proprietà intellettuale.
Per maggiori informazioni, visitate il sito web del nostro studio legale e seguiteci sui social media!
Lascia un commento
Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *