DIFETTI DI CONFORMITÀ DELL'AUTOVETTURA: COME SI INTERROMPE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA GARANZIA?
IL DIRITTO ALLA GARANZIA NELL'ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA
Come sappiamo, la persona fisica consumatore che scopra un difetto di conformità non è più tenuta a inviare al venditore la cosiddetta “denuncia”: si tratta di una novità della recente riforma del Codice del Consumo che si applica a tutti i contratti conclusi dopo l'1 gennaio 2022. In caso di acquisto di auto nuova, il diritto del compratore consumatore alla garanzia si prescrive in ventisei mesi dalla consegna del bene; in caso di acquisto di auto usata, il venditore può ridurre la garanzia fino a un anno.
COME INTERROMPERE IL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA GARANZIA
In generale, com'è possibile interrompere il decorso della prescrizione del diritto alla garanzia? È sempre e comunque necessario che il compratore faccia causa al venditore (entro ventisei mesi, in caso di auto nuova; entro un anno, in caso di auto usata)?
Secondo la giurisprudenza, no: le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti precisato che "costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi anche le manifestazioni stragiudiziali di volontà del compratore", nel senso che non è più necessario agire in giudizio per interrompere la prescrizione del diritto alla garanzia.
Veniamo quindi alla domanda che ci interessa: i tentativi di riparazione del veicolo effettuati su richiesta dell'acquirente costituiscono atto interruttivo della prescrizione del diritto alla garanzia e, dunque, anche del diritto alla risoluzione del contratto?
Di questi temi si è occupata di recente la Cassazione, con una sentenza interessante che tutti gli operatori del settore automotive farebbero bene a conoscere. La risposta è affermativa: i tentativi di riparazione sono estremamente rilevanti in quanto equivalgono al riconoscimento del diritto dell'acquirente alla garanzia, fatto che in generale, per la legge, è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione (articolo 2944 del codice civile).
Sempre secondo la giurisprudenza, tale riconoscimento può anche essere tacito, allorché il debitore tenga un comportamento incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza del diritto alla garanzia.
In definitiva: di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore si verifica una interruzione della prescrizione e da tale momento ricomincia a decorrere il termine originario.
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