Decreto ingiuntivo: cosa succede se viene notificato al destinatario dopo che sono scaduti i termini di legge?
INDICE:
LA FUNZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
Con tale provvedimento, il giudice ingiunge al debitore, su richiesta del creditore, il pagamento di una somma di denaro, la consegna di una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa determinata.
Il nostro ordinamento stabilisce un termine preciso per la notifica del decreto ingiuntivo al destinatario, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. Ma cosa succede se questo termine non viene rispettato e la notifica giunge al destinatario in ritardo?
La legge prevede che il decreto ingiuntivo non notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia diventi inefficace.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE?
Se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre questo termine, il debitore può rimanere inerte senza correre alcun rischio?
No: il debitore ingiunto non può limitarsi a eccepire la notifica tardiva del decreto ingiuntivo per paralizzare l’iniziativa del creditore; al contrario, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo – ancorché oltre il termine di sessanta giorni – il debitore è onerato di contestare nel merito la pretesa del creditore con lo strumento dell’opposizione a decreto ingiuntivo; se il debitore non reagisce, infatti, il decreto ingiuntivo passa comunque in giudicato.
In altri termini: l’opposizione non può limitarsi a contestare il ritardo nella notifica ma ha lo scopo di introdurre un vero e proprio giudizio, nel quale il giudice è chiamato a valutare nel merito la fondatezza della pretesa del soggetto creditore.
A tal fine, non è detto che la documentazione prodotta dal creditore con il ricorso per ingiunzione sia sufficiente a provare il credito vantato: nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice verificherà la tempestività della notifica del decreto ma, soprattutto, l’effettiva esistenza del diritto di credito vantato.
LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA
La dichiarazione di inefficacia del decreto incide direttamente sulle spese processuali, in quanto priva il creditore del diritto alla rifusione delle spese relative all’ottenimento del decreto ingiuntivo dichiarato inefficace. Come abbiamo spiegato, il decreto ingiuntivo non opposto, ancorché notificato tardivamente, diviene definitivo; in tal caso, dunque, se il debitore non fa opposizione, il creditore può avviare l’esecuzione forzata.
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