CONVIVENTI, SPESE COMUNI E CONTO CORRENTE COINTESTATO: COSA ACCADE IN CASO DI CRISI FAMILIARE?
In qualsiasi famiglia - fondata sul matrimonio, sull'unione civile o sulla convivenza di fatto - ciascuna coppia sceglie le modalità con cui regolare le spese comuni e in particolare le spese quotidiane.
In altre parole arriva sempre il momento per ogni coppia di raggiungere un accordo di massima sulla gestione delle risorse della famiglia: ad esempio, per l'acquisto di determinati beni, per sostenere spese non essenziali, per vacanze, eccetera - in particolare, si pensi al caso in cui vi sia tra le parti una sproporzione patrimoniale e reddituale.
Una delle scelte più frequenti è quella di aprire un conto corrente cointestato.
Le spese sostenute nel corso del rapporto di convivenza, anche grazie ai versamenti di denaro sul conto corrente cointestato, sono evidentemente nell'interesse della famiglia, ragion per cui - dal punto di vista giuridico - si parla di "obbligazioni naturali" per indicare che le spese vengono fatte spontaneamente da un partner o insieme proprio per la vita in comune, nell'interesse della famiglia.
Configurare le spese familiari come "obbligazioni naturali" significa che il partner che le ha sostenute non può domandare rimborsi in caso di crisi familiare, proprio perché non si tratta di un credito ordinario.
Per inciso, diverso è il caso in cui possa dimostrarsi che tra i partner vi fosse un preciso accordo idoneo a configurare un vero e proprio "mutuo", fonte di un obbligo di restituzione - restituzione che frequentemente non viene pretesa fino alla rottura del legame affettivo tra le parti.
Ancora diverso è il caso in cui un partner effettui a favore dell'altro spese del tutto sproporzionate rispetto alle proprie condizioni economiche, come nel caso dell'acquisto e intestazione di un immobile: in questo caso, potrebbe porsi un problema di "arricchimento ingiustificato", per cui il partner potrebbe domandare al giudice un equo indennizzo (attenzione, quindi: non un rimborso integrale!).
Gli stessi principi appena esposti si applicano anche in caso di conto corrente cointestato: dovesse la coppia entrare in crisi, si presume che il saldo sul conto corrente appartenga in parti uguali a ciascun partner; si tratta di una presunzione che può essere superata provando che le somme depositate – in tutto o in parte – provengono da un solo partner, a condizione però che non si sia trattato di una vera e propria donazione eseguita attraverso il versamento di somme sul conto corrente cointestato.
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