CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI: COSA SAPERE
INDICE
- APPALTO O SOMMINISTRAZIONE?
- L'OGGETTO DEL CONTRATTO
- L'IMPORTANZA DI DISCIPLINARE LE VARIANTI
- IL COLLAUDO
APPALTO O SOMMINISTRAZIONE?
Se la tua impresa si occupa di fornire beni e/o servizi ad altre imprese, ragionevolmente, stipula con i propri clienti dei contratti di appalto e/o di somministrazione.
Utilizziamo appositamente la locuzione "e/o" per indicare che i rapporti aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi possono essere "misti" ed essere regolati tanto dalle regole dell'appalto, quanto dalle regole della somministrazione previste dal nostro codice civile, nonché richiamare altre regole previste per contratti specifici.
La differenza tra il contratto di appalto e quello di somministrazione può essere molto "sottile" a seconda dell'oggetto del contratto:
con l'appalto, con organizzazione propria e a proprio rischio, una parte assume l'obbligo di realizzare un'opera o fornire un servizio in cambio di un corrispettivo;
con la somministrazione, invece, una parte si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a fornire cose o a fornire prestazioni in modo continuativo.
Inoltre, lo stesso contratto misto potrebbe includere prestazioni tipiche di altri contratti specifici, come quello di trasporto, noleggio e custodia, per cui è di fondamentale importanza predisporre questa tipologia di contratti in maniera armonica, anche per evitare controversie sulla precisa identificazione delle obbligazioni delle parti - cioè, su ciò che una parte può pretendere legittimamente dall'altra in base al contratto.
L'OGGETTO DEL CONTRATTO
Sia nell'appalto sia nella somministrazione è di fondamentale importanza la descrizione analitica dei beni e/o dei servizi oggetto del contratto: nel caso tipico dell'appalto di beni immobili viene redatto un c.d. capitolato, in cui vengono descritte le modalità di realizzazione delle opere e le loro caratteristiche tecniche, i materiali da utilizzare, gli impianti da predisporre e così via.
L'IMPORTANZA DI DISCIPLINARE LE "VARIANTI"
Un altro aspetto importante riguarda la disciplina delle "varianti", cioè delle modifiche ai beni e/o servizi forniti.
Le varianti possono essere ordinate dal committente, cioè dalla parte che commissiona i beni e/o i servizi, o autorizzate dal committente su proposta del fornitore o, ancora, possono essere necessarie per realizzare l'opera o il servizio a regola d'arte.
Per ogni tipologia di variante esistono delle regole previste dal codice civile che le parti dovrebbero conoscere ma nulla toglie che le parti raggiungano un accordo specifico sulle regole da applicare al proprio rapporto: ad esempio, il fornitore potrebbe voler valorizzare economicamente la quantità e la qualità delle varianti che intende concedere al proprio committente in un tempo prestabilito, soprattutto nei contratti di fornitura di servizi periodici.
IL COLLAUDO
Un altro profilo di cui vi parleremo specificamente in un altro video riguarda il collaudo, cioè quel momento in cui il committente "verifica" (o dovrebbe verificare) i beni e/o i servizi forniti. Pensate al caso in cui oggetto dell'appalto sia la fornitura di un macchinario creato ad hoc per il committente sulla base delle specifiche caratteristiche da questi richieste o la fornitura di un software creato appositamente per una determinata impresa; in questi casi è facile comprendere quanto sia importante la procedura di collaudo sulle cui regole le parti dovrebbero discutere per evitare controversie sia al momento della consegna dei beni e/o servizi commissionati, sia successivamente, nel caso in cui sorgano vizi e/o difformità.
Trovate molti video su questi temi sul nostro canale YouTube e sul nostro sitO.
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