Consumatore e procedimento ingiuntivo (anche europeo)
Recentemente la Corte di Giustizia UE ha affermato che, nel caso di procedimento ingiuntivo europeo ai sensi del regolamento 1896/2006/CE, il giudice può chiedere al creditore informazioni complementari per verificare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali a danno del consumatore (cause riunite C-453/18 e C-494/18, 19 dicembre 2019).
In linea con la propria giurisprudenza, la Corte riconosce che la possibilità del consumatore di proporre opposizione solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo a suo carico non rappresenta una tutela adeguata dei diritti riconosciuti dalle norme europee (§ 44. "the Court has ruled that Article 7(1) of Directive 93/13 precludes national legislation permitting the issue of an order for payment where the court hearing an application for an order for payment does not have the power to examine the possible unfairness of the terms of that agreement, since the rules governing the exercise of the right to object to such an order do not ensure that the rights of the consumer under that directive are respected").
Ciò considerando anche che le regole nazionali del procedimento di opposizione potrebbero scoraggiare il consumatore a proporre opposizione (§45. "the Court has held that a court seised of an application for an order for payment must determine whether the detailed rules of the opposition proceedings which national law lays down give rise to a significant risk that the consumers concerned will not lodge the objection required").
La tutela effettiva del consumatore impone dunque al giudice di esaminare la fondatezza e la legittimità del credito del professionista anche prima della concessione del decreto ingiuntivo, senza gravare il consumatore dell'onere di attivare il procedimento di opposizione.
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