Indietro


LA FORMAZIONE ADEGUATA E IL RUOLO DEL MEDICO SPECIALIZZATO IN CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA

Solo il medico chirurgo che ha frequentato una Scuola di Specializzazione universitaria in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica può legittimamente definirsi “Chirurgo plastico” o “Chirurgo estetico” e considerarsi “Specialista” in tale disciplina.

La condotta del chirurgo che non abbia conseguito tale titolo e nondimeno si fregi del titolo stesso potrebbe rilevare ai sensi dell’articolo 348 c.p. – esercizio abusivo di una professione.

La chirurgia plastica/estetica (così come la medicina estetica) richiede una formazione completa e specializzata; solo il medico con una preparazione specifica è in grado di affrontare le sfide e le complicanze che possono presentarsi in tale ambito.

Si diventa chirurgo plastico specializzandosi in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e non esiste una chirurgia estetica separata da una chirurgia plastica-ricostruttiva o viceversa. Si tratta, piuttosto, dei “due volti di una stessa medaglia”, che si imparano insieme. La maggior parte delle tecniche adoperate nell’estetica, infatti, deriva dalla chirurgia ricostruttiva: non esistono capaci chirurghi plastici estetici che non abbiano maturato adeguata esperienza nei reparti cimentandosi con le problematiche più diverse e complesse. 

Se non si ha la certezza che il medico che si ha di fronte sia specialista, è possibile consultare il sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri oppure contattare l’ordine dei medici di riferimento.

RESPONSABILITÀ DEL CHIRURGO ESTETICO E RISARCIMENTO DEL DANNO

In generale, la possibilità di ottenere un risarcimento danni per un errore medico in chirurgia estetica è regolamentata dalla legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

Il rimedio legale non è sempre l’unica soluzione in quanto sono diverse le situazioni nelle quali ci si può trovare:

  1. In alcuni casi, il problema può essere risolto con un intervento di semplice correzione e, in tale scenario, il primo passo consiste nel contattare il chirurgo estetico e programmare una visita di follow-up per discutere delle proprie preoccupazioni: è ben possibile che il problema venga risolto dal chirurgo stesso; in alternativa, si potrebbe consultare un altro medico specialista in chirurgia estetica per un secondo parere;

  2. In altri casi, può essere necessario adottare misure diverse: se, dopo aver preso contatto con il chirurgo estetico (o con la clinica) e dopo aver discusso del risultato dell’intervento, non è possibile arrivare ad una soluzione soddisfacente, sarebbe opportuno rivolgersi a un avvocato “specializzato” in responsabilità professionale medica per discutere del caso, analizzare con attenzione la vicenda e valutare attentamente la possibilità di richiedere un risarcimento. In tale contesto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno rappresenta un aspetto preliminare fondamentale da considerare insieme al professionista.

In generale, il risarcimento dei danni a seguito di interventi di chirurgia estetica non è automatico, né è garantito per il fatto del mancato raggiungimento del risultato sperato: esso dipende dalle circostanze specifiche di ogni caso. 

Come anticipato, chi si appresta a effettuare un intervento estetico dovrebbe svolgere una ricerca approfondita prima di scegliere un chirurgo estetico e verificare qualifica ed esperienza.

 

Iscrivetevi al nostro canale YouTube: abbiamo un'intera sezione dedicata alla responsabilità medica.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!

Non ci sono ancora commenti: commenta per primo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *

Inviando confermo il consenso al trattamento dei dati personali che ho inserito nel modulo disciplinato dalla Privacy Policy