CHIRUGIA ESTETICA E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO: UNA DECISIONE DA CONOSCERE
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 11137 del 2024, ha recentemente chiarito un punto fondamentale: la responsabilità del chirurgo non riguarda solo la tecnica, ma anche l'informazione!
Il caso: una paziente si sottoponeva a due interventi, uno di mastopessi e mastoplastica additiva e uno di addominoplastica. Dopo gli interventi, subiva dei danni estetici.
La Corte accertava che:
1. nell'intervento al seno, anche se la tecnica era stata corretta, il medico non aveva informato adeguatamente la paziente sulle possibili complicanze, come quelle legate a una malformazione preesistente - il c.d. obbligo di informazione;
2. nell'intervento addominale c'era stata invece una negligenza tecnica, che aveva causato cicatrici anomale e deformità - c.d. errore medico.
Se il chirurgo non informa chiaramente il paziente sui rischi specifici, può essere ritenuto responsabile, anche se l'intervento è stato eseguito secondo le regole.
La trasparenza è cruciale: per i chirurghi, l'obbligo è non solo quello di operare bene, ma anche quello di comunicare in modo chiaro e completo.
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