ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: A CHI SPETTA? E CHI PAGA LE SPESE?
In questo articolo parliamo del problema dell'assegnazione della casa familiare in caso di separazione, divorzio o separazione affettiva di genitori non coniugati.
In estrema sintesi potrebbe accadere che:
- la casa sia di proprietà di uno solo dei genitori;
- la casa sia di proprietà di entrambi i genitori;
- o, ancora, la casa sia di proprietà di un terzo, quindi concessa in locazione o magari concessa dai nonni in comodato gratuito*.
Assegnazione della casa familiare nell'interesse dei figli
La regola che il giudice segue per assegnare la casa familiare essenzialmente è la seguente: la casa viene assegnata al genitore presso il quale vengono collocati i figli minori maggiori d'età purché non economicamente indipendenti (c.d. genitore collocatario), quindi è necessario e sufficiente che i figli convivano con il genitore assegnatario presso la casa familiare.
Proprio su tale ultimo aspetto è intervenuta di recente la Cassazione, la quale ha ribadito che il ritorno settimanale del figlio universitario nella casa familiare integra comunque il requisito della convivenza e, dunque, non impone di riconsiderare l'assegnazione della casa familiare in favore dell'altro genitore.
Chi paga le spese della casa familiare assegnata al genitore collocatario?
Quando il tribunale decide in merito all'assegnazione della casa familiare, in presenza di un mutuo o di un canone di locazione, dovrebbe anche regolare "chi" deve provvedere al pagamento delle spese abitative.
Ebbene - salvo diverso accordo tra le parti o diversa decisione del giudice - se la casa è di proprietà, sul genitore assegnatario non proprietario gravano le spese ordinarie (fra cui utenze, oneri condominiali, eccetera), sul genitore proprietario ma non assegnatario gravano, invece, le spese straordinarie (fra cui, ad esempio, il pagamento della rata del mutuo e le spese per interventi gravosi di manutenzione dell'immobile).
Beninteso, fra le spese ordinarie a carico del genitore assegnatario, benché non proprietario, rientra anche il pagamento dell'IMU, aspetto su cui si è di recente espressa anche la Cassazione.
Se la casa è in affitto - tecnicamente "in locazione" - il genitore assegnatario, anche se originariamente non era parte del contratto di locazione, subentra all'altro genitore nel contratto assumendone tutti i diritti e gli obblighi. Di conseguenza - salvo diverso accordo tra le parti o diversa decisione del giudice - il genitore assegnatario provvederà al pagamento del canone di locazione e a tutti gli oneri accessori.
Abbiamo ripetuto più volte "salvo diverso accordo tra le parti o diversa decisione del giudice" perché le parti ben potrebbero accordarsi diversamente e ben potrebbe il giudice disporre che il genitore non assegnatario provveda comunque al pagamento delle spese abitative per i figli e, quindi, considerare il pagamento del mutuo o del canone di locazione in tutto o in parte come mezzo di mantenimento ordinario dei figli.
Il tema dell'assegnazione della casa familiare, dunque, si lega a doppio filo a quello della quantificazione del mantenimento dei figli (e, in caso, anche dell'ex coniuge): trovate molti video dedicati a queste tematiche sul nostro canale e articoli sul nostro blog nella sezione FAMIGLIA E MINORI.
Qui ci limitiamo solo ad accennare al fatto che per stabilire in modo equo la quantificazione degli obblighi di mantenimento dei figli occorre analizzare la complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei genitori, tenendo conto delle risorse effettive di ciascuno. In altre parole, è doveroso ricostruire "plasticamente" la capacità effettiva di spesa che residua a ciascun genitore dopo il pagamento di tutte le spese fisse ordinarie e quotidiane, analizzando le dichiarazioni dei redditi e non solo, anche i conti correnti... insomma, per capire quali siano le risorse effettive del genitore obbligato al mantenimento è opportuno calcolare ogni sua entrata e uscita - meglio se con l'aiuto di un foglio di calcolo del buon vecchio Excel!
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AGGIORNAMENTO APRILE 2022
Con ordinanza 31 marzo 2022, n. 10453, la Cassazione ha sottolineato come l'assegnazione della casa familiare risponda all'esigenza di conservare nell'interesse dei figli habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini familiari, anche dopo la crisi familiare. Quando manchi tale presupposto, ad esempio perché il genitore collocatario e il minore si trasferiscono altrove, facendo saltuariamente ritorno nella casa familiare, l'assegazione della casa familiare va revocata.
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