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COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE

Rispetto al tema della garanzia per vizi nell'appalto di beni o servizi, dobbiamo subito ricordare che il codice civile consente al committente di agire contro l'appaltatore nel termine di due anni (il c.d. termine di prescrizione). 

IL TERMINE DI PRESCRIZIONE

Ma da quando decorre questo termine biennale? A luglio 2025 la Cassazione ha ribadito che il termine di due anni si calcola a partire dal momento in cui l'appaltatore consegna definitivamente l'opera al committente, cioè dopo quel momento di verifica di quanto realizzato - il c.d. collaudo - di cui abbiamo parlato in un altro video.
 Chiaramente, questo vale se i vizi sono subito riconoscibili; nel caso in cui, invece, i vizi siano - come si usa dire - occulti, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia inizia a decorrere dal momento della loro effettiva scoperta, fermo restando che occorre fornire la prova del momento in cui si ha avuto conoscenza effettiva dei vizi. Dovremmo allora chiederci: una volta scoperto un vizio, bisogna rispettare dei termini per denunciarlo? 

IL TERMINE DI DECADENZA

Di regola, la legge prevede dei termini c.d. di decadenza nei casi in cui una parte ha l'onere di attivarsi per ottenere tutela.
Nel caso dell'appalto, il committente ha l'onere di denunciare i vizi all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta e purché ciò avvenga entro due anni dalla consegna di quanto fornito (cioè, entro il termine di due anni che il legislatore prevede quale termine di prescrizione dell'azione di garanzia). 
Un esempio molto facile da comprendere è quello dei vizi (difformità e/o proprio difetti) delle opere realizzate nel corso di una ristrutturazione.

PERCHÈ ESISTONO QUESTI TERMINI?

Ma perché esistono termini di decadenza e prescrizione?
Al di là della teoria, esiste principalmente una ragione pratica: chi compra un bene o un servizio con determinate caratteristiche ha diritto di essere tutelato nel caso in cui ciò che riceve presenta dei vizi; tuttavia, anche il venditore o il fornitore ha diritto di rimanere esposto alle pretese del compratore solo per un tempo ragionevole: più tempo passa più è difficile accertare le caratteristiche originarie dei beni e/o dei servizi forniti da una parte all'altra. Per questo motivo, allora, il legislatore prevede che, se ci si accorge di un vizio, occorre denunciarlo entro un preciso termine dalla sua scoperta (il c.d. termine di decadenza) e, comunque, occorre agire entro un preciso termine (il c.d. termine di prescrizione). 

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