Addebito della separazione: quali sono i presupposti?
In questo video e articolo forniamo qualche chiarimento in tema di addebito della separazione.
Separazione con addebito: i presupposti
Prima della riforma del 1975 la separazione poteva essere richiesta solo in presenza di tassative ipotesi di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali; si parlava addirittura di separazione "per colpa".
Oggi il presupposto della separazione è l'intollerabilità della convivenza, a prescindere dalla violazione di doveri matrimoniali da parte dell'uno o dell'altro coniuge. Se però l'intollerabilità della convivenza è causata proprio dalla violazione dei doveri che derivano dal matrimonio da parte di un coniuge, è possibile chiedere al tribunale di accertare tali comportamenti e ottenere una separazione con addebito.
Dobbiamo sottolineare che l'addebito è possibile se e solo se i comportamenti censurati siano stati effettivamente causa della crisi familiare.
Ad esempio, recentemente, è stato pronunciato l'addebito della separazione in un caso in cui il marito aveva iniziato una relazione extraconiugale trasferendosi dalla nuova compagna, pubblicando sui social media post relativi alla nuova relazione e generando una lesione evidente dell'onore e della reputazione della moglie.
D'altro canto, sempre recentemente, la Cassazione ha confermato che non può essere pronunciato l'addebito della separazione se sono trascorsi molti anni dall'inizio della crisi familiare (magari dall'allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale), poiché in questo caso non vi sarebbe alcun nesso causale tra l'eventuale comportamento contrario ai doveri matrimoniali da parte di un coniuge e la domanda di separazione.
Effetti della separazione con addebito
Gli effetti della separazione con addebito per il coniuge che ha provocato l'intollerabilità della convivenza sono:
- la perdita del diritto al mantenimento, salva la possibilità di chiedere un più limitato diritto agli alimenti nel caso di effettivo stato di bisogno;
- la perdita dei diritti successori, salva la possibilità di chiedere un assegno vitalizio a carico dell'eredità se al momento di apertura della successione era riconosciuto un assegno alimentare.
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