I REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA.

La comunione legale dei beni può essere adottata come "regime patrimoniale della famiglia" dai coniugi, dai partner dell’unione civile e anche dai conviventi dopo l’entrata in vigore nel 2016 della cosiddetta Legge Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze.

In alternativa, le coppie possono scegliere - al momento della loro unione o successivamente - il regime patrimoniale della separazione dei beni o possono stipulare una specifica convenzione matrimoniale.

La scelta può essere modificata: le coppie, rispettando le formalità previste dal codice civile, possono cambiare il loro regime patrimoniale e così passare, ad esempio, dalla comunione legale alla separazione dei beni e viceversa.

Per chiarire uno dei dubbi più frequenti: sebbene la comunione legale dei beni rappresenti – anche dal punto di vista patrimoniale – la comunione di vita di una famiglia, ciò non significa che i partner non abbiano beni personali, anzi.

Non tutti i beni dei partner “cadono” in comunione legale, poiché per legge rimangono sempre personali:

(a) i beni di cui ciascuno era già proprietario prima del matrimonio, dell’unione civile o comunque della scelta del regime patrimoniale della comunione legale;

(b) i beni acquistati successivamente derivanti da donazione, successione o altra liberalità, se non viene specificato che tali beni vengono attribuiti alla comunione;

(c) i beni di uso strettamente personale;

(d) i beni che servono per l’esercizio della professione, ad eccezione di quelli relativi a un’azienda che sia parte della comunione;

(e) i beni ottenuti come risarcimento del danno o le pensioni attinenti la perdita di capacità lavorativa;

(f) i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali, purché ciò sia dichiarato nell’atto di acquisto.

LA SEPARAZIONE DEI BENI

Con la scelta della separazione dei beni, i partner mantengono distinti i propri patrimoni, anche con riferimento ai beni acquistati durante la loro vita familiare. 

In ogni caso, anche per le coppie che scelgono la separazione dei beni ricordiamo che: 

 - rimane fermo l'obbligo previsto dalla legge (nel matrimonio e nell'unione civile) di contribuire alle esigenze della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro; 

- in caso di successione, il partner superstite manterrà comunque i diritti successori su tutti i beni dell'altro, in quanto legittimario e successore legittimo: in altre parole, scegliere la separazione dei beni non incide sui diritti successori che spettano al coniuge o al partner dell'unione civile (non, invece, al convivente di fatto). 

LA COMUNIONE CONVENZIONALE E IL FONDO PATRIMONIALE

Oltre alla comunione legale dei beni e alla separazione dei beni esistono altre forme per modellare il regime patrimoniale della famiglia in considerazione di esigenze specifiche: 

- la convenzione matrimoniale consente di modificare il regime della comunione legale dei beni per escludere beni dalla comunione ovvero includere alcuni beni che altrimenti rimarrebbero personali (come, ad esempio, determinati beni acquistati prima del matrimonio); 

- il fondo patrimoniale consente di creare un patrimonio separato, distinto da quello personale di ciascun partner, e di vincolarlo al soddisfacimento delle esigenze della famiglia (ad esempio, viene utilizzato per agevolare la concessione di crediti ed evitare esecuzioni sui beni della famiglia da parte di creditori personali di ciascun partner).

L'AZIENDA DI FAMIGLIA

La scelta di adottare la comunione legale dei beni o la separazione dei beni può essere influenzata anche dall'eventuale attività imprenditoriale svolta da uno o da entrambi i partner per proteggere il patrimonio familiare da eventuali creditori.

In caso di azienda di famiglia occorre comprendere: 

- se l'azienda è stata costituita prima dell'unione familiare o successivamente; 

- se l'azienda è gestita da un solo partner o da entrambi; 

- la consistenza del patrimonio aziendale, compresi gli utili e gli incrementi nonché le passività.

La Cassazione ha chiarito che in caso di scioglimento della comunione legale (cioè, ad esempio, in caso di separazione/scioglimento dell'unione civile ovvero di modifica del regime patrimoniale scelto) il 50% dell'impresa costituita dopo l'unione familiare ma gestita solo da un partner non diventa anche di proprietà dell'altro, dovendosi riconoscere a quest'ultimo solo un diritto di credito pari alla metà del valore netto dell'impresa. 

PER CONSULENZA MIRATA

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