Patti parasociali: definizione e funzione. Il patto o la clausola di prelazione.
INDICE
PATTI PARASOCIALI: DEFINIZIONE
I patti parasociali sono dei contratti privati con cui i soci di una società (tutti o solo alcuni) possono disciplinare alcuni aspetti relativi alla vita sociale, destinati a rimanere riservati. Infatti, il patto parasociale, a differenza dello statuto della società, non è soggetto alla pubblicazione sul registro delle imprese e, di conseguenza, non viene messo a conoscenza dei terzi. Per espressa previsione legislativa il patto parasociale può avere una durata di massimo cinque anni, decorsi i quali, ne cessano gli effetti. In astratto, i patti parasociali possono includere la disciplina di svariati profili della vita della società e dei rapporti trai soci.
FUNZIONE DEI PATTI PARASOCIALI
Uno degli aspetti principali che è possibile disciplinare tramite i patti parasociali è quello che riguarda il cosiddetto tema della circolazione delle partecipazioni tra i soci per atto tra vivi, ossia il regime o i regimi (se sono più di uno) del trasferimento (e, tipicamente, della vendita) delle partecipazioni sociali in favore di altri soci o di terzi estranei alla società. L’importanza di questo tema emerge immediatamente nell’ambito delle cosiddette operazioni societarie straordinarie: spesso chi compra o vende partecipazioni societarie pretende garanzie rigorose anche sotto il profilo della stabilità della compagine sociale. Ad esempio, il socio che vende buona parte delle proprie partecipazioni sociali a un terzo soggetto, con la prospettiva che quest’ultimo diventi socio di maggioranza e investa nel business della società, avrà interesse che il nuovo socio rimanga dentro la compagine sociale per un tempo sufficiente a permettere alla società di evolvere grazie al proprio sostegno. Tuttavia, nell’ambito delle società di capitali e, in particolare, delle s.p.a. e delle s.r.l., vige il principio della libera trasferibilità delle partecipazioni, in ossequio all’interesse comune di libera circolazione della ricchezza.
IL PATTO O LA CLAUSOLA DI PRELAZIONE
Il principio della libera trasferibilità delle partecipazioni può essere messo in discussione dall’autonomia privata e, di frequente così accade: talvolta è lo stesso statuto della società a imporre dei limiti alla libera trasferibilità delle quote. Altre volte tale obiettivo viene raggiunto tramite la stipula di patti parasociali. Ad esempio, sia lo statuto che un patto parasociale possono prevedere clausole di prelazione, in forza delle quali, il socio che intende vendere la propria quota a un soggetto terzo, estraneo alla società, deve prima offrire a tutti gli altri soci le proprie quote alle stesse condizioni di vendita.Gli altri potranno valutare se intendono acquistarle in luogo dell’acquirente designato dal socio venditore, oppure se rinunciare al diritto di prelazione, accettando l’ingresso di un nuovo socio nella compagine. Se la clausola di prelazione è nello statuto o in un patto parasociale, è totalmente indifferente? In realtà non è proprio la stessa cosa: la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto. In caso di violazione di una clausola statutaria di prelazione, dunque, la società o i soci interessati all’acquisto della quota, possono far valere in giudizio l’inefficacia del trasferimento della partecipazione. Al contrario, se la prelazione è regolata in un patto parasociale, anziché nello statuto, la cessione della partecipazione sarà valida ed efficace nei confronti della società e i soci pretermessi potranno solamente aspirare a un eventuale risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto della prelazione nei propri confronti.
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