Indietro


Il diritto di famiglia prevede specifici strumenti per garantire il pagamento degli obblighi di mantenimento a favore del coniuge debole e dei figli.

 Il sequestro dei beni a tutela degli obblighi di mantenimento può essere stabilito durante il procedimento di separazione, di divorzio, nell'ambito dei procedimenti che riguardano figli nati fuori dal matrimonio, nonché a seguito di qualunque provvedimento patrimoniale in materia di mantenimento e alimenti (ad esempio nel caso di dichiarazione giudiziale di paternità).

Inoltre, il sequestro in questione ha alcune particolarità che lo distinguono dal sequestro cautelare previsto dal codice di procedura civile. Si tratta di uno strumento nato per garantire il tempestivo e integrale pagamento del mantenimento stabilito in favore della parte economicamente debole e/o dei figli.
Proprio per tale ragione, in alcune ipotesi, per ottenere il sequestro potrebbe essere sufficiente il semplice timore che l'obbligato possa compiere atti diretti a pregiudicare le garanzie di pagamento.

Per fare un esempio pratico utilizziamo un caso emblematico deciso dalla Cassazione

In sede di separazione i coniugi concordavano l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie il 75% del reddito netto derivante dalle proprie partecipazioni societarie e il divieto di cedere tali participazioni a terzi senza il consenso della moglie; il marito cedeva a terzi le proprie partecipazioni societarie, violando quanto stabilito dal giudice, ma provvedeva regolarmente all'obbligo di mantenimento della moglie.

In questo caso, secondo la Cassazione, anche in mancanza di un attuale inadempimento del marito all'obbligo di pagamento, la moglie aveva diritto di agire per ottenere il sequestro dei beni del marito poiché tale strumento si pone a garanzia del pagamento e ben può applicarsi anche per garantire quanto stabilito dalle parti in occasione della separazione consensuale.

Iscrivetevi al nostro canale YouTube.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!

Non ci sono ancora commenti: commenta per primo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *

Inviando confermo il consenso al trattamento dei dati personali che ho inserito nel modulo disciplinato dalla Privacy Policy