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Segnaliamo, in quanto molto interessante, la recentissima ordinanza n. 88/2021 con cui il tribunale di Vicenza ha tra l'altro gestito l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione svolta dal garante ingiunto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca.

Il tribunale ha affermato che, trattandosi di eccezione (non di domanda) riconvenzionale, il giudice dell'opposizione ben può pronunciarsi su di essa - ferma restando, appunto, la competenza funzionale del tribunale per le imprese a conoscere delle domande di nullità dei contratti di fideiussione conclusi mediante utilizzazione di moduli redatti dall'A.B.I. e censurati dalla Banca d'Italia nel 2005 per violazione del diritto della concorrenza.

Sull'argomento fideiussioni segnaliamo due nostri altri contributi (articoli e video):

FIDEIUSSIONI BANCARIE: IN QUALI CASI SONO NULLE

FIDEIUSSIONE E GARANTE CONSUMATORE: CLAUSOLE ILLECITE E GIURISPRUDENZA

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