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La giurisprudenza è costante nell'affermare la nullità del contratto di fideiussione omnibus redatto in conformità al modello elaborato nel 2003 dall'ABI e sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia. 

In particolare, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d'Italia ha censurato tre clausole del contratto uniforme utilizzato dagli istituti di credito in quanto contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali: la clausola di reviviscenza (di cui all'articolo 2 del modello), la clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile (di cui all'articolo 6 del modello) e la clausola di sopravvivenza (di cui all'articolo 8 del modello).

La Cassazione ha affermato che la presenza delle citate tre clausole è condizione necessaria e sufficiente per dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato anche in epoca precedente al 2005. 

Nella giurisprudenza di merito è sorto un contrasto in merito all'ampiezza della nullità dei contratti di garanzia standardizzati. 

Per un orientamento, la nullità del contratto è totale, ai sensi del primo comma dell'articolo 1418 del codice civile, in quanto è stata violata una norma imperativa (cioè l'articolo 2 della legge antitrust) - in questo senso si è espressa la Corte d'Appello di Bari a luglio di quest'anno.

Per un altro orientamento, invece, si configura la nullità parziale del contratto, circoscritta alle citate tre clausole, in applicazione del principio generale della conservazione del contratto - in questo senso si è espresso il tribunale di Brescia, sempre a luglio di quest'anno.

La Cassazione, con la pronuncia n. 24044 del 26 settembre 2019, ha dichiarato la nullità relativa della fideiussione circoscritta alle clausole anti-concorrenziali.

L'attualità delle sentenze non comporta automaticamente l'attualità del problema: le recenti sentenze, infatti, riguardano controversie sorte tra istituto di credito e garante in forza di contratti di fideiussione omnibus stipulati in epoca risalente - ad esempio, nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Bari si discuteva di una fideiussione stipulata negli anni '90.

Del resto, il provvedimento emesso nel 2005 dalla Banca d'Italia aveva imposto all'ABI di trasmettere alla stessa Banca d'Italia il modello emendato delle citate clausole. 

Una notazione processuale: l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione svolta dall'opponente a decreto ingiuntivo per paralizzare la domanda del creditore introdotta con ricorso monitorio può essere esaminata dal giudice ordinario anziché dal tribunale delle imprese.

 

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