Diritti del passeggero aereo
Nel trasporto aereo sono purtroppo frequenti l’inadempimento del vettore – per ritardo o cancellazione del volo – e i conseguenti disagi per il passeggero.
In generale, la disciplina del contratto di trasporto può coinvolgere più ordinamenti giuridici, ad esempio in quanto vettore e passeggero si trovino in Paesi distinti; con particolare riferimento al trasporto aereo, il diritto sovranazionale comunitario prevede una specifica disciplina a tutela dei passeggeri dei voli aerei.
Infatti – posto che esiste una disciplina internazionale del trasporto aereo – il regolamento (CE) n. 261/2004 tutela il passeggero aereo allo scopo di limitare i disagi che conseguono ai gravi ritardi dei voli, alla loro cancellazione e alle ipotesi di negato imbarco, garantendo alcuni “diritti minimi” (articolo 1 del regolamento).
Quando si applica il regolamento (CE) n. 261/2004
L’ambito di applicazione del regolamento è esteso ai passeggeri:
- in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro;
- in arrivo in un aeroporto situato in uno Stato membro con un volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato extra UE, salvo che sia stata offerta assistenza nello Stato terzo qualora il vettore sia comunitario (articolo 3 del regolamento).
Esemplificando, il cittadino italiano potrà invocare l’applicazione del regolamento quando:
- parta dall’Italia, o da un altro Stato membro, quale che sia la destinazione, anche extra UE;
- rientri in Italia, anche se il volo decolli da aeroporto di un Paese extra UE.
Il passeggero deve essere titolare di un biglietto aereo acquistato da un operatore turistico, da un intermediario o direttamente dalla compagnia aerea.
Cancellazione del volo e diritti dei passeggeri aerei
In seguito alla cancellazione del volo, il vettore deve offrire al viaggiatore aereo la c.d. "riprotezione", ossia la la scelta fra i seguenti rimedi, tra loro alternativi (articolo 8 del regolamento):
- il rimborso del prezzo del biglietto, che deve avvenire entro sette giorni dalla cancellazione;
- l’imbarco su un volo alternativo “non appena possibile”;
- l’imbarco su un volo alternativo “in una data successiva” che sia di gradimento al passeggero e compatibile con le effettive disponibilità dei posti sull’aeromobile.
Diritti viaggiatore aereo: rimborso e assistenza
In relazione all’ipotesi 1), la giurisprudenza ha precisato che per il rimborso al passeggero il vettore deve considerare non solo il prezzo del biglietto ma anche l’eventuale ulteriore somma corrisposta dal passeggero all’intermediario a titolo di commissione, salvo che il vettore non fosse a conoscenza di questa ulteriore voce di spesa applicata dal soggetto incaricato della vendita dei biglietti aerei (Corte di Giustizia UE, sentenza del 12 settembre 2018, C-601/17).
Qualora il passeggero apprenda la notizia della cancellazione del volo in aeroporto, egli avrà il diritto di ricevere gratuitamente assistenza dal vettore: potrà così usufruire di pasti e bevande “in congrua relazione alla durata dell’attesa” e soggiornare in un albergo, ove sarà trasportato a cura del vettore, nell’ipotesi in cui sia necessario il “pernotto” o il “soggiorno” (articolo 9 del regolamento).
Il passeggero ha il diritto di ricevere una compensazione pecuniaria, il cui ammontare è stabilito in relazione alla durata chilometrica del viaggio non eseguito, qualora non sia stato informato della cancellazione del volo con un preavviso congruo. La congruità è espressamente prevista dal regolamento per le ipotesi in cui il disservizio sia comunicato:
- almeno due settimane prima dell’evento;
- tra due settimane e sette giorni prima dell’evento, unitamente all’offerta di un volo alternativo che parta non più di due ore prima e che arrivi a destinazione meno di quattro ore dopo;
- meno di sette giorni prima dell’evento, unitamente all’offerta di un volo alternativo che parta non più di un’ora prima e che arrivi a destinazione meno di due ore dopo (articolo 5 del regolamento).
In concreto, il passeggero che non sia stato avvisato dal vettore in un tempo congruo della cancellazione del volo e non abbia ricevuto la riprotezione potrà chiedere:
- il rimborso del costo del volo di cui non ha potuto usufruire per causa imputabile al vettore;
- la corresponsione della compensazione pecuniaria, da quantificare considerando la tratta del volo cancellato, avendo cura di segnalare la mancata allegazione di esimenti da parte della compagnia aerea.
Entrambe le richieste dovranno essere rivolte direttamente al vettore.
Il regolamento non esclude il diritto del passeggero di agire nei confronti del vettore per ottenere il risarcimento di danni ulteriori in applicazione del diritto nazionale (articolo 12 del regolamento).
Regole particolari vigono con riferimento al ruolo e alla competenza del Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) nonché con riferimento alla possibilità di presentare reclamo all’ENAC.
Eventi eccezionali e diritti passeggeri aerei
L’unico caso previsto dal regolamento che esonera il vettore dall’obbligo di corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria è quello dell’evento eccezionale: sarà il vettore, però, a dover dimostrare che la cancellazione del volo non si sarebbe potuta evitare, anche adottando tutte le misure del caso, per l’eccezionalità dell’evento (ad esempio: rischi per la sicurezza dei passeggeri o scioperi che coinvolgano il vettore aereo – considerando n. 14 del regolamento).
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AGGIORNAMENTO DEL 15 SETTEMBRE 2020
Con la sentenza C-356/19 del 3 settembre 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che nel caso di cancellazione o ritardo prolungato di un volo il passeggero può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza; l'eventuale rifiuto di tale pagamento da parte della compagnia aerea sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati (cfr. articolo 7, par. 1, Regolamento (CE) n. 261/2004)
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