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La clausola penale


L'articolo 1382 del codice civile consente alle parti di un contratto di stabilire che, in caso di inadempimento e/o di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione, il debitore inadempiente o ritardatario sia tenuto a compiere una determinata prestazione nei confronti della controparte - di solito: a pagare una determinata somma di denaro a titolo di penale.

Funzione ed effetti della clausola penale

La cosiddetta clausola penale permette dunque alle parti di un contratto di stabilire ex ante quanto il debitore dovrà pagare ove questi dovesse risultare inadempiente o tardare nell'adempimento, oltre a liberare il creditore dall'onere di provare l'entità del danno subito in ragione dell'inadempimento o del ritardo. 
Ricapitolando: il creditore rimasto insoddisfatto che dovesse agire in giudizio per far valere quanto disposto con la clausola penale dovrà provare solo l'inadempimento o il ritardo della controparte; non dovrà, invece, dare prova dell'esistenza del danno subito, né del suo ammontare. La penale consente dunque la liquidazione convenzionale anticipata del danno.
La penale rafforza il vincolo contrattuale: sapere cosa comporta il ritardo o l'inadempimento incentiva il debitore ad adempiere esattamente. 

Nulla vieta che all'interno del medesimo contratto siano contemporaneamente presenti due distinte penali: una per il ritardo e una per l'inadempimento. 
È dunque possibile che il creditore agisca per l'ottenimento prima dell'una e poi dell'altra, ove ne ricorrano le condizioni; a ben vedere, l'articolo 1383 del codice civile vieta unicamente il cumulo tra la domanda finalizzata ad ottenere la prestazione principale e quella finalizzata ad ottenere la penale per l'inadempimento. 
Ancora, quando la penale è riferita al solo ritardo, il creditore che invoca la penale non perde il diritto di pretendere la prestazione dopo il verificarsi di tale ritardo, e nemmeno il diritto, in caso di inadempimento assoluto - quindi definitivo - di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale. 

Clausola penale e risarcimento del danno

Di regola la clausola penale limita il risarcimento del creditore alla somma pattuita in origine, ragion per cui, se il danno subito a seguito dell'inadempimento o del ritardo dovesse risultare superiore rispetto all'ammontare determinato con la penale, tale ulteriore somma potrebbe essere conseguita dalla parte danneggiata solo nella misura in cui nel contratto ne sia stata espressamente prevista la risarcibilità; ciò sempre purché il creditore provi che il danno effettivamente subito non era coperto dalla penale stessa.

Sulla risarcibilità del danno ulteriore convenuta dalle parti, la giurisprudenza di cassazione ha precisato che la clausola penale costituisce solamente una liquidazione anticipata dell'intero danno sofferto, la quale è destinata a rimanere assorbita nella liquidazione del complessivo ammontare. 
Ad esempio, se la clausola penale inserita in un contratto prevede che, a fronte dell'inadempimento o del ritardo, Tizio, debitore, debba pagare una somma pari a 100, e il pregiudizio subito da Caio, creditore, è quantificabile in 150, Tizio non dovrà a Caio 250 (cioè 100 di penale e 150 di risarcimento), ma solo 150 (cioè 100 di penale, più l'eccedenza - 50 - a concorrenza dell'intero danno di 150). 

Poteri dell'autorità giurisdizionale con riguardo alla clausola penale

Voledo evitare l'ingiusto arricchimento del creditore in ragione della penale, l'articolo 1384 del codice civile prevede il potere dell'autorità giurisdizionale di diminuirne il quantum quando sussiste una notevole sproporzione tra l'ammontare della clausola penale e l'interesse del creditore all'adempimento. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno specificato che la conclusione tra le parti di un patto di irriducibilità della penale non previene l'esercizio da parte del giudice del potere di ridurla ad equità; infatti, la ratio dell'articolo 1384 del codice civile consiste nella ravvisata necessità di ricondurre l'autonomia contrattuale ai limiti entro cui essa appare effettivamente meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico.
Il giudice può esercitare tale potere d'ufficio; tuttavia, come precisato dalla Corte di cassazione in alcune recenti sentenze, l'eccessiva onerosità della clausola penale deve emergere dall'allegazione e dalla prova di circostanze che ne evidenzino tale carattere e che siano parte del materiale probatorio già legittimamente acquisito al processo.

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Anna Franchini

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