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Il consumatore è libero di scegliere tra i rimedi previsti dal codice del consumo?

Il consumatore che ha comprato un bene di consumo risultato poi difettoso, ha il diritto di ottenere dal venditore il ripristino senza spese: il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione, da eseguire entro un termine congruo, oppure la sostituzione del bene.

Il consumatore può anche chiedere la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, cioè i rimedi tipici previsti dal codice civile nella compravendita.

Il consumatore è libero di scegliere uno dei rimedi che abbiamo elencato? Ad esempio: può decidere di agire direttamente in giudizio per chiedere al venditore la risoluzione del contratto?

Secondo i tribunali italiani, esiste una gerarchia tra i rimedi a disposizione del consumatore, gerarchia che il consumatore deve rispettare pena l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti del professionista venditore.
Poiché i rimedi principiali sono la riparazione e la sostituzione del bene, il consumatore potrà agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita di un bene non conforme solo quando la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose oppure se il venditore, a fronte delle richieste del consumatore, non si sia attivato in un termine congruo

Il tribunale di Ancona, con sentenza del 30 luglio di quest'anno, ha accolto la domanda di risoluzione proposta dal consumatore dopo aver verificato che l'autovettura acquistata aveva subito plurimi interventi di riparazione che non erano stati risolutivi, con conseguente disagio per il consumatore, che aveva dovuto recarsi in officina anche a distanza di meno di un mese dal precedente intervento.In seguito, si era discusso della sostituzione dell'auto ma le trattative non erano andate a buon fine in quanto il venditore aveva proposto solo il ritiro dell'auto a fronte dell'acquisto di una diversa autovettura, cioè una soluzione "a spese" del consumatore.
Nel caso specifico, il professionista aveva contestato, tra l'altro, che le problematiche dell'autovettura erano connesse al chilometraggio in quanto si trattava di un bene usato.
Il tribunale non ha accolto l'eccezione e anzi ha precisato che la garanzia si applica anche ai beni usati, come espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 128 del codice del consumo. 

Recentemente è intervenuta in tema anche la Cassazione, con la pronuncia n. 22146 del 14 ottobre 2020,  confermando la gerarchia dei rimedi prevista dal legislatore e precisando che, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.

 

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