APPALTO: IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DEL DIRETTORE LAVORI
INDICE:
IL DIRETTORE LAVORI
La figura professionale del direttore lavori è, per così dire, il regista dei lavori affidati da un committente a uno o più appaltatori.
Il direttore lavori viene, quindi, nominato dal committente per verificare - passo dopo passo - che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto oggetto del contratto di appalto.
I COMPITI DEL DIRETTORE LAVORI
Il direttore lavori deve monitorare tutte le fasi di esecuzione dei lavori. Per tale motivo, al direttore lavori spettano compiti c.d. preliminari, di esecuzione lavori e di verifica della fine lavori.
Tra i compiti preliminari ricordiamo la verifica dello stato dei luoghi prima dell'avvio dei lavori, al fine di verificare la loro fattibilità materiale e giuridica, e la verifica dei materiali da utilizzare secondo il progetto concordato tra il committente e l'appaltatore.
Inoltre, come detto, il direttore lavori ha il compito di verificare passo passo i lavori eseguiti dall'appaltatore, coordinandosi con eventuali progettisti degli impianti ed esecutori materiali, ed è grazie al direttore lavori che il committente può quindi verificare i lavori in corso d'opera ed eventualmente fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve dimostrare di eseguire i lavori secondo il contratto e a regola d'arte.
Infine, il direttore lavori deve esaminare la correttezza delle lavorazioni eseguite e, tra l'altro, partecipare ai collaudi delle singole lavorazioni.
LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI
In definitiva, il direttore lavori è una figura centrale nel contratto di appalto.
Per questo motivo, la Cassazione non perde occasione (da ultimo, a luglio 2025) di ricordare che, per il codice civile, la responsabilità dell'appaltatore (cioè dell'impresa che esegue i lavori) e del direttore dei lavori è solidale, nel senso che sono entrambi ugualmente responsabili nei confronti del committente che potrebbe agire per l'intero risarcimento del danno anche solo nei confronti di uno di loro.
Solo in caso di una specifica domanda di parte, il giudice procederà a verificare l'effettiva quota di responsabilità dell'appaltatore e del direttore lavori, sempre che ciò sia tecnicamente possibile: ad esempio, potrebbe non essere possibile distinguere le relative responsabilità in caso di plurimi inadempimenti ugualmente produttivi dei danni cagionati.
Tra l'altro, è il direttore lavori che deve verificare l'assenza di vizi costruttivi nelle opere realizzate dall'appaltatore, ragion per cui il committente potrebbe chiedere al direttore lavori di risarcire il danno e/o correggere il progetto, ove necessario, e all'appaltatore di eliminare i vizi o ridurre il prezzo e addirittura risolvere il contratto.
La responsabilità del direttore lavori è, insomma, una vera e propria responsabilità professionale che deriva dal contratto - cioè dall'incarico - affidato dal committente di dirigere i lavori oggetto di appalto.
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