Durata e scioglimento della comunione ereditaria

Al momento dell'apertura di una successione sorge la comunione ereditaria di tutti i beni che erano di proprietà del defunto: tali beni entrano a far parte della comunione ereditaria e di cui possono beneficiare i coeredi. 

Potenzialmente la comunione ereditaria può durare per sempre:  ogni coerede è libero di scegliere se e quando chiederne la divisione, proponendo in giudizio la domanda di divisione, che è imprescrittibile (cioè può essere introdotta senza limiti di tempo).

Il defunto può imporre ai coeredi una precisa durata della comunione ereditaria attraverso il testamento, per un periodo massimo di cinque anni dalla sua morte; in caso di coeredi minori di età la comunione ereditaria può essere imposta fino a un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Uso dei beni in comunione ereditaria

Anche durante la permanenza della comunione ereditaria un coerede può godere di un bene in via esclusiva, cioè può escludere altri coeredi dal godimento di tale bene.

Ad esempio, un coerede potrebbe trasferire la propria residenza in uno degli appartamenti ereditati dal de cuius, salvo eventuale indennizzo in favore degli altri coeredi per l'impossibilità di usufruire pro quota dello stesso appartamento e dei relativi frutti. 

La divisione giudiziale della comunione ereditaria

Nessun coerede è costretto a rimanere comproprietario con altri dei beni ereditari; se si vuole procedere alla divisione dei beni ereditati bisogna agire in giudizio, con gli oneri che ne conseguono, oppure raggiungere un accordo con gli altri coeredi; ad esempio, un coerede potrebbe chiedere agli altri di essere, per così dire, "liquidato". 

Nell'ipotesi di divisione giudiziale sarà necessario attivare la mediazione prima di agire in giudizio nei confronti di tutti i coeredi. 

È preferibile la divisione dei beni in natura: la vendita all'asta costituisce una extrema ratio, anche considerato che il prezzo ricavato potrebbe essere inferiore al valore effettivo del bene.

All'esito del giudizio di divisione, in base al valore dei beni assegnati a ciascuno, potrebbe essere stabilito l'obbligo di corrispondere il conguaglio in favore di uno o più coeredi.

In caso di omesso pagamento del conguaglio, il coerede beneficiario potrà agire nei confronti del coerede obbligato al pagamento con tutti i mezzi previsti dal nostro ordinamento per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria.

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