CASA FAMILIARE: ASSEGNAZIONE, SPESE E DIVISIONE
A chi spetta la casa familiare in caso di separazione? Chi deve pagare le spese, il proprietario o l'assegnatario? Cosa succede nel caso in cui la casa sia in affitto o in comodato?
Assegnazione della casa familiare
In caso di separazione, divorzio o separazione affettiva di genitori non coniugati, la casa familiare viene assegnata al genitore con cui vengono collocati i figli minori o maggiori di età non economicamente indipendenti (ad esempio: figli universitari che ritornano a casa nel fine settimana).
Può accadere che la casa sia di proprietà di uno solo dei genitori oppure di entrambi o, ancora, di un terzo (ad esempio: concessa in locazione o in comodato gratuito).
Il provvedimento di assegnazione può essere trascritto nei registri immobiliari in modo da tutelare il genitore assegnatario e i figli contro chiunque possa vantare diritti su quell'immobile, compresi eventuali creditori del genitore proprietario che ben potrebbero avere interesse a pignorare l'immobile.
L'assegnazione viene revocata nel caso in cui il genitore assegnatario non abiti più stabilmente nella casa familiare o inizi una stabile convivenza o ancora contragga un nuovo matrimonio.
Chi paga le spese?
- Se la casa è di proprietà del genitore non assegnatario, salvo diverso accordo tra le parti o diversa decisione del giudice, il genitore assegnatario deve provvedere a tutte le spese ordinarie (ad esempio: oneri condominiali; pagamento dell'IMU); il genitore proprietario ma non assegnatario deve, invece, sostenere le spese straordinarie (ad esempio: pagamento della rata del mutuo; spese per interventi gravosi di manutenzione dell'immobile).
- Se la casa è "in affitto" (cioè, per la precisione, se esiste un "contratto di locazione"), il genitore assegnatario subentra all'altro genitore nel contratto assumendone tutti i diritti e gli obblighi; dovrà quindi provvedere al pagamento del canone di locazione e di tutti gli oneri accessori.
Chiaramente è ben possibile un accordo tra le parti o una decisione del giudice per considerare il pagamento del mutuo o del canone di locazione come modalità di contribuzione al mantenimento dei figli.
Divisione della casa familiare
Se la casa è stata acquistata da una coppia in regime di comunione legale dei beni (uniti in matrimonio o civilmente), occorre procedere allo scioglimento della comunione legale, che si trasforma in comunione ordinaria (cioè nello stesso regime che si applica per gli acquisti fatti da più persone a prescindere da vincoli familiari).
Se le parti non raggiungono un accordo su chi acquista la quota dell'altra parte, è necessario chiedere al tribunale la divisione dell'immobile: nell'ambito di tale procedura può essere chiesta l'assegnazione della casa in proprio favore o la sua vendita a terzi.