LE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO: COME AGIRE PER INDURRE IL DEBITORE A PAGARE?
Cosa può fare il creditore per ottenere il proprio credito?
Pe capire quale procedura di recupero del credito utilizzare bisogna capire di quale "tipo" di credito discutiamo, cioè qual è la "fonte" da cui deriva l'obbligazione di una parte di corrispondere una somma di denaro a un'altra parte.
Il credito può derivare da un contratto, da una sentenza o dalla legge (ad esempio: l'obbligo di mantenimento dei figli "scatta" al momento della nascita, indipendentemente dal riconoscimento o da una sentenza).
IL PRIMO STEP: LA DIFFIDA AD ADEMPIERE
Se il debitore non corrisponde le somme dovute, il primo passaggio è quello di inviare subito una diffida ad adempiere.
La diffida è necessaria per:
- interrompere il termine di prescrizione, cioè il termine previsto dalla legge decorso il quale non è più possibile agire per recuperare il credito;
- costituire in mora il debitore, cioè considerarlo responsabile del danno derivante dal ritardo nell'adempimento, obbligarlo a corrispondere anche gli interessi e considerarlo obbligato anche nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
IL SECONDO STEP: QUALE PROCEDURA ATTIVARE
Se il credito può essere provato da un atto scritto (ad esempio: dal contratto sottoscritto tra le parti) l'opzione più rapida è quella di agire con un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere dal giudice un'ingiunzione del debitore che può essere anche immediatamente esecutiva in favore del creditore, ossia consentirgli di agire subito con l'esecuzione forzata del credito.
In particolare, può essere ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei casi in cui:
- il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
- il creditore dimostri un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- il creditore produca documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, ossia un c.d. riconoscimento del debito (un classico esempio è costituito da un piano di rientro sottoscritto dal debitore ovvero da altra dichiarazione scritta che possa confermare l'esistenza del credito per cui si procede).
In ogni caso è data al debitore la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo entro un termine di 40 giorni dalla notifica ricevuta.
Se, invece, il credito deriva da una sentenza (o dal decreto ingiuntivo non opposto) il creditore può agire ancora più rapidamente inviando direttamente al debitore un atto di precetto, ossia l'intimazione di pagare in un termine non inferiore a dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà con l'esecuzione forzata.
IL TERZO STEP: QUALE AZIONE ESECUTIVA SCEGLIERE
Se il debitore non intende adempiere, nemmeno dopo la notifica dell'atto di precetto, il creditore è costretto ad agire con una procedura esecutiva. A seconda dei casi è possibile agire con un pignoramento mobiliare o immobiliare.
Il pignoramento mobiliare consente di agire su:
- beni mobili suscettibili di valutazione economica come beni aziendali, beni di pregio -ad esempio una collezione di orologi o di opere d'arte - e beni mobili registrati, ossia veicoli e imbarcazioni;
- somme di denaro percepite a titolo di stipendio o pensione (in questo caso si agirà con un'esecuzione presso terzi);
- somme di denaro e titoli intestati al debitore presso istituti bancari di qualsiasi genere (anche in questo caso si agirà con un'esecuzione presso terzi).
Il pignoramento immobiliare consente, invece, di agire su qualsiasi bene immobile intestato al debitore, ad esempio sulla casa familiare e su eventuali terreni (anche se posseduti solo per quote).
L'ISCRIZIONE DI IPOTECA
Uno strumento ulteriore di garanzia del credito è l'ipoteca: con questa si attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente, i beni vincolati dall'ipoteca e garantisce al creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori sul prezzo ricavato dall’espropriazione
L’ipoteca può avere per oggetto sia beni immobili o mobili registrati del debitore sia beni di un terzo, ovvero di proprietà solo per una quota, e si costituisce sull'intero bene in questione mediante iscrizione nei registri immobiliari.
Infine, l'ipoteca può avere ad oggetto anche l'usufrutto sui beni anzidetti, il diritto di superficie, il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico, e le rendite dello Stato.