Il settore Automotive e i casi più frequenti di controversie

Il nostro studio legale a Verona si occupa da sempre del settore automotive; il titolare dello studio, l’avvocato Alessio Storari, ha una specifica formazione in questo ambito; l’avvocato Martina Vivirito Pellegrino vanta un dottorato di ricerca in diritto privato e ha approfondito i temi legati ai vizi e alla sicurezza dei prodotti nell’ordinamento europeo; l’avvocato Giulia Rossi segue i temi dell’automotive da quando ha fatto ingresso in StorariStudioLegale; l’avvocato Sara Uboldi si occupa soprattutto della gestione del contenzioso, in tutti i gradi di giudizio.

Le questioni che ci sottopongono i clienti sono le più varie; in molti casi si tratta della scoperta di vizi nell’autovettura acquistata – nuova o usata – e delle difficoltà del compratore nell’interlocuzione con il venditore dell’autovettura e, talvolta, con la Casa Madre (produttore) e/o con l’importatore o distributore italiano. In questi casi il nostro studio legale fornisce consulenza e assistenza attraverso:

  • la consulenza stragiudiziale;
  • la predisposizione di lettere di diffida;
  • l’assistenza in procedure di negoziazione assistita e mediazione;
  • l’assistenza in procedimenti di accertamento tecnico preventivo e consulenze tecniche;
  • la gestione di cause civili.

Autovetture e difetti di conformità

In questo articolo affronteremo sinteticamente il tema dei possibili rimedi esperibili in caso di difetti di conformità di un’autovettura acquistata da un soggetto consumatore (il tipico privato) presso un soggetto professionista (il tipico concessionario o rivenditore).

L’analisi si concentrerà sui rimedi previsti a favore del compratore consumatore, cioè “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3, comma 1, lett. a), Codice del Consumo).

Di conseguenza, non ci occuperemo del compratore professionista, cioè “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3, comma 1, lett. c), Codice del Consumo), né della compravendita intervenuta fra due soggetti consumatori.

Che cosa sono i difetti di conformità?

Il difetto di conformità rappresenta un malfunzionamento di un prodotto per il quale il consumatore può fare valere i propri diritti durante il periodo in cui vige la garanzia legale prevista dall’ordinamento europeo e dalla legge italiana.

Quand’è che un bene può dirsi “conforme”? La risposta si trova nell’art. 129, comma 2, Codice del Consumo, il quale prescrive a tal fine la sussistenza dei seguenti

  •  requisiti soggettivi:

a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;

b) essere idoneo a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;

c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita;

  • requisiti oggettivi, “ove pertinenti”:

a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;

b) possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

c) essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,

d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

In caso di difetto di conformità, quali sono gli oneri del consumatore?

Il consumatore che rilevi un difetto di conformità non ha più l’onere di effettuare la cosiddetta “denuncia”, come invece era previsto prima dell’entrata in vigore delle modifiche al Codice del Consumo, cioè l’1 gennaio 2022, modifiche che si applicano a tutti i contratti conclusi successivamente a tale data.

Il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità:

- esistente al momento della consegna del bene;

- che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore e il termine di prescrizione a un periodo di tempo non inferiore a un anno.

Se il difetto dell’auto si manifesta entro un anno dalla sua consegna, si presume che quel difetto esistesse già al momento dell’acquisto e il compratore deve solo allegarne la sussistenza, ovviamente provando che il difetto si sia manifestato entro un anno dalla consegna, così da poter invocare la presunzione in questione, che il venditore può vincere provando il contrario.

Al contrario, sul venditore grava l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Se il venditore offre la prova della conformità del bene, il consumatore deve dimostrare la sussistenza di un vizio intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.

Quali sono i rimedi a disposizione del consumatore una volta accertata l’esistenza del difetto?

 

 

Il Codice del Consumo mette a disposizione del consumatore diversi rimedi con un preciso ordine gerarchico:

(i) rimedi primari: riparazione o sostituzione del mezzo (c.d. ripristino),

e, qualora ciò non sia possibile o risulti eccessivamente oneroso,

(ii) rimedi secondari: riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

La scelta di un rimedio non esclude la possibilità, successivamente, di avvalersi di un altro.

Secondo la Cassazione, se il ripristino del bene è possibile e non eccessivamente oneroso ma il venditore non vi provvede entro un congruo termine, il consumatore può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto anche in presenza di un difetto di lieve entità (“il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”).

La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti.

Attenzione: in molteplici casi affrontati dalla giurisprudenza, gli interventi di riparazione effettuati sull’auto in garanzia sono stati ritenuti manifestazione di riconoscimento tacito dei vizi da parte del venditore.

Fermo quanto già spiegato con riferimento all’onere di denuncia del difetto di conformità, cui il consumatore non è più tenuto al fine di invocare la garanzia, secondo la Cassazione la denuncia del difetto può avvenire con ogni mezzo idoneo a informarne il venditore: in questo senso, anche le riparazioni dell’auto presso la concessionaria possono equivalere a un riconoscimento del dirtto dell'acquirente alla garanzia.

Da un punto di vista processuale, al consumatore basta allegare la sussistenza del vizio senza nemmeno doverne indagare e provare la causa: spetta al venditore provare la conformità del bene rispetto al contratto di vendita; in quest’ottica, si può ritenere che il consumatore abbia assolto il proprio onere probatorio solo attraverso il ricovero dell’auto presso la concessionaria ai fini della riparazione.

Talvolta il compratore, esasperato o impaziente, a torto o a ragione, si chiede se sia possibile invocare la risoluzione del contratto di compravendita dell’auto, dal che deriva l’obbligazione di restituirla al venditore e il diritto a ripetere il prezzo corrisposto (o la parte di prezzo corrisposto), nonché il diritto di invocare la risoluzione anche di eventuali contratti connessi, come in caso di finanziamento o prestito, e, infine, il diritto di chiedere il risarcimento del danno (che va provato specificamente).

In termini generali e di principio, per conseguire la risoluzione del contratto di compravendita non è essenziale che l’auto sia del tutto inidonea all’uso a cui è destinata, ma è necessario che il difetto di conformità persista nonostante la riparazione tentata o effettuata dal venditore. Come anticipato al paragrafo precedente, infatti, il consumatore è libero di chiedere la riparazione del bene e, successivamente, la risoluzione, quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto.

PER CONSULENZA MIRATA

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