La tutela dell'innovazione: il brevetto d'invenzione
Cos’è un’invenzione? Che tipo di tutela offre la brevettazione? Quali requisiti deve avere un’invenzione per essere brevettabile? Quali sono gli elementi essenziali del brevetto?
Cos’è un’invenzione?
L’invenzione può essere definita come un’idea suscettibile di applicazione industriale che costituisca la soluzione nuova e originale di un problema tecnico, rispetto allo stato della tecnica preesistente. Cosa significa che l’invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale? Che deve essere replicabile per un numero indeterminato di volte.
Come si tutelano le invenzioni? Che tipo di tutela offre la brevettazione?
Il codice di proprietà industriale prevede che le invenzioni si tutelino attraverso la brevettazione.
La procedura di brevettazione ha un effetto costitutivo della tutela prevista dal codice della proprietà industriale che consiste in un titolo di privativa, il quale consente al titolare di usare l’invenzione in esclusiva, seppur per un limitato periodo di tempo, nello specifico vent’anni - effetto “costitutivo” nel senso che solo con la brevettazione il titolare acquista il diritto di esclusiva sull’invenzione e sul suo sfruttamento, anche economico.
Tale diritto di esclusiva permette al titolare dell’invenzione di essere l’unico soggetto legittimato a sfruttarla economicamente. Quindi, il titolo di proprietà industriale sull’invenzione – nella specie, un brevetto – fa acquisire all’impresa un indubbio vantaggio concorrenziale che, però, non determina un ostacolo, ma anzi, uno stimolo alla concorrenza tra imprese, incentivate a fare del loro meglio proprio per ottenere quel vantaggio competitivo in più.
La brevettazione non risponde esclusivamente all’esigenza di tutela del titolare dell’invenzione, ma anche all’altrettanto importante esigenza di far progredire lo stato della tecnica.
Infatti, il brevetto – che contiene tutte le informazioni tecniche relative all’invenzione – rimane secretato per un periodo limitato di tempo (18 mesi) e poi viene reso pubblico.
A fronte del diritto di esclusiva sull’invenzione, il titolare del brevetto cede a tutti il proprio patrimonio intellettuale, così permettendo allo stato della tecnica di evolvere.
Le altre imprese non potranno copiare l’invenzione (altrimenti incorrerebbero in una condotta di contraffazione), ma potranno far evolvere lo stato della tecnica.
Il titolare dei diritti di esclusiva derivanti dalla brevettazione può cederli a terzi o concederne il godimento in regime di licenza (esclusiva o non esclusiva), di solito a titolo oneroso, attraverso la redazione di un contratto di cessione o di licenza ad hoc. Di regola il licenziatario esclusivo – a differenza di quello non esclusivo – acquisisce anche il diritto di agire in giudizio autonomamente, in luogo del titolare, in caso di contraffazione del brevetto. Al fine di prevenire contenziosi sui diritti e di stabilire le prerogative del cessionario e del licenziatario del brevetto è sempre opportuno disciplinare tutti gli aspetti di dettaglio con un contratto di cessione o licenza ad hoc.
Quali sono i requisiti di brevettabilità?
Per essere brevettata, l’invenzione deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:
- Novità: l’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica anteriore, cioè se non replica una soluzione che è già stata resa pubblica prima della presentazione della domanda di brevetto. Lo stato della tecnica è costituito sia dai brevetti anteriori, sia da ogni altro prodotto o procedimento divulgato, ancorché non brevettato. L’eventuale divulgazione intervenuta nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda non è rilevante a questi fini, se l’interessato prova la sussistenza di un abuso ai suoi danni.
Per assicurarsi che l’invenzione che si intende brevettare presenti il requisito della novità è essenziale svolgere le cosiddette ricerche di anteriorità sulle apposite banche dati prima di depositare la domanda. Infatti, anche l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), prima di accordare la brevettazione, svolge sempre un’apposita indagine finalizzata a valutare se l’invenzione presenta elementi di comunanza con altri brevetti preesistenti; - Attività o altezza inventiva: questo requisito risulta integrato se l’invenzione di cui si domanda la brevettazione non risulta già in modo evidente dallo stato della tecnica preesistente. Tale verifica si svolge mettendosi nei panni di un esperto del ramo, al quale la soluzione tecnica che si prefigge di dare l’invenzione non deve risultare evidente e scontata;
- Industrialità: tale requisito sussiste se l’invenzione può essere realizzata o fabbricata in serie in qualsiasi tipo di industria. Se si segue scrupolosamente il procedimento di cui alla descrizione presente nel testo brevettuale, il trovato deve poter essere riprodotto un numero indeterminato di volte e funzionare ottenendo sempre lo stesso risultato. Tale requisito risulta centrale, ad esempio, con riferimento alla tutela brevettuale dei software, argomento oggi molto dibattuto: senza pretesa di esaurire il tema in questa sede, recentemente è emersa l’esigenza di tutelare il software non solo con i consueti strumenti offerti dalla legge sul diritto d’autore, la quale però tutela la sola programmazione algoritmica del software (il cosiddetto codice sorgente), non anche il risultato tecnico cui il software stesso è preordinato, che a certe condizioni pare possa oggi essere anche oggetto di brevettazione;
- Liceità: il trovato deve sviluppare una tecnologia lecita, ossia non contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume: ad esempio, non sarebbe lecita la brevettazione di un procedimento finalizzato a clonare gli esseri umani;
- Sufficiente descrizione: il testo brevettuale deve essere redatto in modo tale che un tecnico del ramo, dotato di ordinaria diligenza, sia in grado di attuare il brevetto attraverso la descrizione. In altre parole: l’invenzione deve essere descritta nelle sue caratteristiche fondamentali affinché un terzo possa riprodurla e far, così, progredire lo stato della tecnica. Se la descrizione non è sufficientemente rigorosa, il brevetto è addirittura ritenuto nullo.
Componenti essenziali del brevetto
La domanda di brevettazione di un’invenzione deve essere presentata presso l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi e deve contenere le seguenti componenti:
1. TITOLO
Il titolo deve essere attinente all’invenzione di cui si chiede la registrazione, al fine di agevolare le verifiche dell’Ufficio sulla sussistenza di brevetti identici o simili, tali da far ritenere non integrato il requisito della novità, nonché dei privati che intendano brevettare un’altra invenzione, per evitare che incorrano, seppur in buona fede, in condotte contraffattorie (cosiddette ricerche di anteriorità). Il titolo deve essere di massimo 50 caratteri e non deve contenere riferimenti a marchi registrati.
2. RIASSUNTO
Lo scopo del riassunto è individuare ed esprimere l’essenza dell’invenzione. Al pari del titolo, anche il riassunto deve avere un valore informativo utile per le ricerche di anteriorità.
3. DESCRIZIONE
Tale descrizione deve essere sufficiente, chiara e completa. Con la descrizione si devono rappresentare: (i) lo stato della tecnica attuale; (ii) il limite dello stato della tecnica attuale; (iii) la soluzione integrata dall’invenzione che si intende brevettare che supera il suddetto limite.
4. RIVENDICAZIONI
Le rivendicazioni costituiscono il cuore del brevetto ed espongono e delimitano l’oggetto della privativa industriale. In altre parole: nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione. In sostanza: i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; la descrizione e i disegni servono a interpretare correttamente le rivendicazioni.
5. DISEGNI
Si tratta di elementi non obbligatori. La funzione dei disegni consiste nel rendere maggiormente comprensibili le rivendicazioni agli occhi di un tecnico del settore. I disegni possono essere inseriti nel brevetto se rispettano specifici criteri: ad esempio, non possono essere colorati, né consistere in rendering – occorre limitarsi a disegni meramente esplicativi delle rivendicazioni.