Violenza di genere o domestica: le nuove tutele della Riforma Cartabia
Quali sono le nuove tutele previste dalla riforma Cartabia nei casi di violenza domestica o di genere? Quali provvedimenti può adottare il giudice? Cosa sono gli ordini di protezione? In caso di separazione viene pronunciato l'addebito?
La riforma Cartabia ha introdotto un'apposita disciplina (articolo 473-bis.40 e ss.), che si applica nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari, violenza domestica o di genere nei confronti del partner o dei figli.
COSA SI INTENDE PER DI ABUSI FAMILIARI, VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE?
Quando si parla di abusi familiari, violenza domestica o di genere non è facile dare un'unica definizione.
Il codice penale punisce il c.d. "abuso dei mezzi di correzione o di disciplina" (articolo 571 c.p.) senza tuttavia fornire una definizione precisa di abuso. Di abuso si parla, inoltre, nel codice civile nell'ambito della decadenza dalla responsabilità genitoriale (articolo 330 c.c.) per tutelare i figli da un uso in buona sostanza non legittimo, eccessivo, arbitrario dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale.
Quanto alla violenza domestica, il codice penale punisce chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente (articolo 572 c.p.) identificando la violenza con il maltrattamento e solo nell'ambito di una convivenza.
La giurisprudenza italiana e le convenzioni internazionali in materia ampliano la tutela per le vittime di comportamenti comunque lesivi della dignità del partner e/o dei figli:
- anche la violenza psicologica è a tutti gli effetti violenza e può essere costituita da condotte persecutorie, aggressioni verbali, comportamenti tesi all’indimidazione, sopraffazione e umiliazione della vittima;
- anche la violenza economica è a tutti gli effetti violenza e può essere costituita da comportamenti diretti a creare una forma di dipendenza-soggezione economica del partner;
- anche “solo” un episodio di percosse può rappresentare violenza domestica e determinare, tra l'altro, l’addebito della separazione.
La Convenzione di Instanbul definisce:
- “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- “ violenza di genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.
Il ricorso e il procedimento
Anche prima di (o a prescindere da) un eventuale procedimento di separazione, divorzio o affidamento dei figli è possibile ricorrere al giudice civile per ottenere tutela nei casi di violenza domestica o di genere.
Il ricorso deve contenere tutte le informazioni aventi ad oggetto i rapporti personali ed economici tra le parti, nonché precisare:
- eventuali procedimenti relativi agli abusi o alle violenze definiti o ancora in corso;
- accertamenti svolti, i verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni, prove testimoniali;
- provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità.
Il giudice può dimezzare i tempi del procedimento e compiere tutte le attività istruttorie, anche d'ufficio, con amplissima autonomia - fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio e il diritto alla prova contraria.
Alcune disposizioni mirano a limitare il c.d. fenomeno della vittimizzazione secondaria e prevedono:
- tutele per evitare la contemporanea presenza delle parti in udienza;
- il divieto di invitare le parti a rivolgersi a un mediatore familiare, in caso di sentenza di condanna o applicazione della pena, anche non definitiva, o misura cautelare;
- la secretazione dell'indirizzo dove dimora la vittima, se inserita in collocazione protetta;
- la nomina di esperti in materia di violenza domestica o di genere;
- l'ascolto diretto del minore da parte del giudice, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze, salvo che non siano già sufficienti le risultanze dell'ascolto del minore in altri procedimenti, anche penali.
I provvedimenti del giudice
Se giudice ritiene fondate la allegazioni di violenza domestica o di genere adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore tra cui i c.d. ordini di protezione disponendo:
- l'ordine di cessare le condotte pregiudizievoli;
- l'allontanamento dalla casa familiare dell'autore degli abusi o delle violenze;
- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima;
- l'intervento dei servizi sociali e delle associazioni territoriali che operano a sostegno delle vittime di violenza domestica o di genere;
- l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento della vittima, se del caso attraverso l'obbligo del datore di lavoro dell'autore di degli abusi o delle violenze di detrarre le somme dovute dalla retribuzione e corrisponderle direttamente alla vittima;
- le modalità di attuazione degli ordini di protezione e la loro durata (non superiore a un anno, salvo proroga per gravi motivi).
L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA
La violenza familiare non è mai tollerabile e determina di per sé l’addebito della separazione.
Recentemente, la giurisprudenza ha affrontato casi di addebito della separazione nei casi di violenza domestica.
Ad esempio, il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 28 del 16 gennaio 2023, ha ribadito che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole l’addebito della separazione, esonerando il giudice da ogni valutazione circa il comportamento del coniuge vittima delle violenze.
In materia segnaliamo le seguenti decisioni:
Cass. civ., sez. I., ord., 24 ottobre 2022, n. 31351
Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 19 febbraio 2018, n. 3925
Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22 marzo 2017, n. 7388
Cass. civ., sez. VI - 1, 14 gennaio 2016, n. 433
Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n. 817
Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7321
Trib. Foggia, sez. I, sent., 16 febbraio 2023, n. 462
Trib. Torre Annunziata, sez. I, 24 febbraio 2023, n. 557
Trib. Terni, sent., 24 febbraio 2023, n. 134
Trib. Benevento, 1 giugno 2010, n. 1074
Inoltre, l'eventuale procedimento penale nei confronti dell'autore della violenza domestica o di genere non determina la sospensione del procedimento civile né dell'eventuale procedimento di separazione (Cass. n. 18725/2023; Cass. S.U. n. 408/2000).
--
Segnaliamo il sito dell'Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia in cui è possibile trovare, tra l'altro, una raccolta delle fonti nazionali e internazionali in tema violenza di genere e domestica.