La riforma Cartabia ha sostituito il previgente articolo 703 ter c.p.c. prevedendo all'articolo 473 bis.39 c.p.c. che:

"In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
  3. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

L'obiettivo è, dunque, quello di garantire un rimedio effettivo e tempestivo alla violazione, da parte di un genitore, dei diritti del minore o delle condizioni di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali.

Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna.

I POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE

Il giudice può adottare anche d'ufficio, cioè anche senza un'esplicita domanda di parte, modifiche al provvedimento che regola i rapporti tra i genitori e i figli, nonché adottare i provvedimenti di ammonizione e di condanna del genitore che arreca pregiudizio al minore o ostacola il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali. 

Ciò vale anche per inadempimenti del genitore di natura economica

Se è previsto un piano genitoriale accettato dai genitori, il piano diventa vincolante ed eventuali violazioni dei genitori possono essere "sanzionate" con i provvedimenti sopra citati.

Altri esempi giurisprudenziali riguardano: 

  • il trasferimento della residenza senza il consenso del giudice; 
  • decisioni unilaterali di carattere:
    • religioso
    • sanitario

QUALI PROVVEDIMENTI APPLICA IL GIUDICE: l'ammonimento e le sanzioni economiche

In un contesto di gravi inadempienze o violazioni, il giudice potrà alternativamente o congiuntamente:

  1. ammonire il genitore inadempiente, cioè, invitare il genitore ad astenersi dai comportamenti censurati e avvisarlo delle conseguenze giuridiche in caso di prosecuzione di tali comportamenti; 
  2. individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ("astreinte"). Il giudice determina l'ammontare della somma dovuta per ogni violazione/inosservanza/ritardo tenuto conto:
    1. del valore della controversia;
    2. della natura della prestazione dovuta;
    3. del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento;
    4. del danno quantificato o prevedibile; 
    5. e di ogni altra circostanza utile; 
  3. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, da un minimo di 75 euro a un massino di 5.000 euro a favore di Cassa delle Ammende.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO A FAVORE DEL GENITORE O DEL MINORE

Il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno causato con i propri comportamenti: 

  • in favore dell’altro genitore, su esplicita domanda di parte; 
  • a favore del minore, anche d’ufficio, cioè senza la necessità di una domanda di parte.

Per stabilire la misura del risarcimento, il giudice dovrà tenere conto:

  • della gravità dell'inadempimento agli obblighi familiari da parte del genitore;
  • del complessivo disvalore dei comportamenti adottati;
  • dell'entità della violazione ommessa;
  • del grado di colpevolezza del genitore inadempiente;
  • dei vantaggi conseguiti per gli inadempimenti/violazioni;
  • delle condizioni complessive delle parti.  

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