Provvedimenti ex articolo 473 bis.39 c.p.c. in caso di inadempienze o violazioni dei genitori
Cosa fare se un genitore non rispetta le modalità di affidamento del minore? Possono incidere anche inadempienze di natura economica? Quali provvedimenti può adottare il giudice?
La riforma Cartabia ha sostituito il previgente articolo 703 ter c.p.c. prevedendo all'articolo 473 bis.39 c.p.c. che:
"In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
- ammonire il genitore inadempiente;
- individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
L'obiettivo è, dunque, quello di garantire un rimedio effettivo e tempestivo alla violazione, da parte di un genitore, dei diritti del minore o delle condizioni di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali.
Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna.
I POTERI D'UFFICIO DEL GIUDICE
Il giudice può adottare anche d'ufficio, cioè anche senza un'esplicita domanda di parte, modifiche al provvedimento che regola i rapporti tra i genitori e i figli, nonché adottare i provvedimenti di ammonizione e di condanna del genitore che arreca pregiudizio al minore o ostacola il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali.
Ciò vale anche per inadempimenti del genitore di natura economica.
Se è previsto un piano genitoriale accettato dai genitori, il piano diventa vincolante ed eventuali violazioni dei genitori possono essere "sanzionate" con i provvedimenti sopra citati.
Altri esempi giurisprudenziali riguardano:
- il trasferimento della residenza senza il consenso del giudice;
- decisioni unilaterali di carattere:
- religioso;
- sanitario.
QUALI PROVVEDIMENTI APPLICA IL GIUDICE: l'ammonimento e le sanzioni economiche
In un contesto di gravi inadempienze o violazioni, il giudice potrà alternativamente o congiuntamente:
- ammonire il genitore inadempiente, cioè, invitare il genitore ad astenersi dai comportamenti censurati e avvisarlo delle conseguenze giuridiche in caso di prosecuzione di tali comportamenti;
- individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ("astreinte"). Il giudice determina l'ammontare della somma dovuta per ogni violazione/inosservanza/ritardo tenuto conto:
- del valore della controversia;
- della natura della prestazione dovuta;
- del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento;
- del danno quantificato o prevedibile;
- e di ogni altra circostanza utile;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, da un minimo di 75 euro a un massino di 5.000 euro a favore di Cassa delle Ammende.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO A FAVORE DEL GENITORE O DEL MINORE
Il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno causato con i propri comportamenti:
- in favore dell’altro genitore, su esplicita domanda di parte;
- a favore del minore, anche d’ufficio, cioè senza la necessità di una domanda di parte.
Per stabilire la misura del risarcimento, il giudice dovrà tenere conto:
- della gravità dell'inadempimento agli obblighi familiari da parte del genitore;
- del complessivo disvalore dei comportamenti adottati;
- dell'entità della violazione ommessa;
- del grado di colpevolezza del genitore inadempiente;
- dei vantaggi conseguiti per gli inadempimenti/violazioni;
- delle condizioni complessive delle parti.