Il contratto di edizione per le stampe, denominato più semplicemente anche solo “contratto di edizione”, è una tipologia contrattuale che può essere impiegata per pubblicare e diffondere tutte le opere che possono circolare su un supporto cartaceo. Tale modello contrattuale viene impiegato prevalentemente per le opere letterarie ma non solo e non necessariamente: ad esempio, può risultare funzionale anche per opere musicali impresse su spartiti oppure per opere figurative (tra cui anche fotografie).

Il contratto di edizione è uno dei pochi contratti tipici disciplinati dalla legge sul diritto d’autore, la quale, dunque, prevede una disciplina ad hoc a tutela delle parti coinvolte. Come si vedrà, molteplici disposizioni di legge in materia di contratto di edizione sono inderogabili, ossia non possono essere violate dalle parti, pena l’invalidità della disposizione derogatoria e applicazione della disciplina legale. Altri aspetti del contratto, invece, sono liberamente disciplinabili dalle parti in base ai reciproci interessi concreti. In questa sede ci soffermeremo sugli aspetti principali e imprescindibili che caratterizzano la disciplina normativa del contratto di edizione.

OGGETTO E CAUSA DEL CONTRATTO DI EDIZIONE

Il contratto di edizione viene definito dalla legge sul diritto d’autore come quel contratto con cui “l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, l’opera dell’ingegno per conto e a spese dell’editore stesso” (articolo 118, Legge sul diritto d’autore).

La causa del contratto consiste, dunque, nella diffusione al pubblico degli esemplari dell’opera stampata, il tutto a spese e per conto dell’editore, che si assume i rischi imprenditoriali della pubblicazione dell’opera. Se così non fosse – ossia se, ad esempio, fosse l’autore a sobbarcarsi i rischi e i costi della pubblicazione e della diffusione dell’opera stampata – tale contratto non potrebbe essere qualificato come un contratto di edizione ma potrebbe costituire, ad esempio, un contratto di appalto.

Il contratto per edizione può avere ad oggetto tutti i diritti di utilizzazione economica che spettano all’autore dell’opera oppure soltanto alcuni di essi. Si ritiene che i diritti automaticamente trasferiti in capo all’editore (in quanto parte integrante della causa del contratto) siano i diritti di riproduzione e distribuzione dell’opera. Salvo patto contrario, per espressa previsione di legge, si presume che tali diritti siano trasferiti in esclusiva all’editore (articolo 119, Legge sul diritto d’autore). Ciò significa che, se l’autore intende riservarsi il diritto di far circolare la propria opera anche tramite un altro editore (ad esempio, per stampare e pubblicare un’edizione speciale dell’opera), dovrà indicarlo espressamente nel contratto: in difetto, l’editore potrebbe invocare la violazione dell’esclusiva e il risarcimento dei danni che assuma di aver subito.

Salva diversa previsione espressa, non vengono trasferiti in capo all’editore altri diritti dell’autore diversi da quelli di riproduzione e distribuzione dell’opera: ad esempio, ai sensi dell’articolo 119 della Legge sul diritto d’autore, salva pattuizione espressa, all’editore non vengono ceduti i diritti di adattamento alla cinematografia, alla radiodiffusione dell’opera e alla registrazione su apparecchi meccanici (al fine di realizzare e commercializzare i cosiddetti “audiolibri”). Per la stessa ragione, deve essere espressamente pattuito il diritto dell’editore di diffondere l’opera in formato digitale (cosiddetto “sfruttamento digitale dell’opera”, ad esempio, realizzando un romanzo anche in formato e-book).

Attraverso il contratto di edizione è dunque possibile limitare la forma di sfruttamento dell’opera da parte dell’editore nel tempo (apponendo un termine inferiore al termine massimo previsto per legge), nello spazio (ad esempio, mantenendo in capo all’autore i diritti di traduzione e di diffusione dell’opera in altri Paesi) e nell’oggetto (ad esempio, limitando la diffusione dell’opera a un determinato tipo di edizione – illustrata, tascabile, eccetera).

Da ciò si deduce che, potenzialmente, la stessa opera può essere oggetto di molteplici e indipendenti contratti di edizione ma è prudente che le prerogative di ciascun editore vengano analiticamente delineate da ciascun contratto al fine di prevenire contenziosi sui relativi diritti di sfruttamento dell’opera.


I PROTAGONISTI DEL CONTRATTO DI EDIZIONE

Le parti essenziali del contratto di edizione sono:

  • l’autore dell’opera (o gli autori se si tratta di opera in comunione) oppure il diverso titolare dei diritti d’autore a titolo derivato (che può essere l’erede dell’autore oppure il cessionario dei diritti sull’opera per atto tra vivi);
  • l’editore.

FORMA DEL CONTRATTO DI EDIZIONE

Esistono due varianti del contratto di edizione che, dunque, è per legge un contratto a forma vincolata.
In particolare, ai sensi dell’articolo 122 della Legge sul diritto d’autore, il contratto di edizione può essere:

  • Per edizione”: conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.
    Ciò implica che l’editore si vincola a realizzare un numero minimo di edizioni e, per ciascuna edizione, un numero minimo di esemplari dell’opera. Infatti, la legge precisa che nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari che devono essere realizzati per ogni edizione. Se mancano tali indicazioni, per espressa previsione legislativa si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
    Si intuisce agevolmente che tale versione del contratto di edizione è poco conveniente e particolarmente rischiosa per l’editore, il quale si assume il rischio di inadempimento per il caso di scarso successo dell’opera.
  • A termine”: conferisce all’editore di eseguire il numero di edizioni che ritiene opportuno entro il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. In questa tipologia di contratto di edizione l’editore non si obbliga a eseguire un numero minimo di edizioni ma solo un numero minimo di esemplari per ciascuna edizione che vorrà pubblicare.
    Il termine massimo di vent’anni decorrenti dalla consegna del manoscritto completo è inderogabile: in caso di apposizione di un termine superiore, il termine si intende ridotto ex lege a vent’anni; in caso di mancata apposizione di un termine, il contratto di edizione si intende automaticamente di durata ventennale.

Per ragioni di opportunità, tale termine di vent’anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

  • enciclopedie, dizionari;
  • schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
  • lavori di cartografia;
  • opere drammatico-musicali e sinfoniche.

Il contratto di edizione a termine è nella prassi molto più utilizzato in quanto certamente più conveniente e meno rischioso per l’editore, il quale si vincola esclusivamente a stampare un numero minimo di esemplari per ciascuna edizione dell’opera che vorrà produrre entro il termine prestabilito.

In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente; in altri termini, se gli esemplari stampati vengono integralmente venduti prima della scadenza del termine, l’editore può stamparne altri identici, senza alcun limite, salvo l’obbligo di rispettare il termine stabilito dal contratto.

 

PRINCIPALI OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Ai sensi dell’articolo 125 della legge sul diritto d’autore, l’autore dell’opera oggetto del contratto di edizione è obbligato a:

  1. consegnare un esemplare dell’opera nelle condizioni stabilite nel contratto e in una forma che non ne renda troppo difficile la stampa (di regola, al giorno d’oggi le opere sono presentate in formato digitale);
  2. rispettare il termine per la consegna previsto dal contratto;
  3. garantire adeguatamente l’editore per il pacifico godimento dei diritti d’autore ceduti per tutta la durata del contratto;
  4. correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso o dal contratto (che, di regola, stabilisce un termine).

Ai sensi dell’articolo 126 della legge sul diritto d’autore, l’editore, invece, è obbligato a:

  1. riprodurre l’opera in conformità all’originale e divulgarla secondo le buone norme della tecnica editoriale;
  2. rispettare il termine previsto dal contratto per la pubblicazione dell’opera (che, come si vedrà, per legge, non può essere superiore a due anni dalla consegna del manoscritto);
  3. fissare il prezzo di copertina degli esemplari dell’opera in commercio; l’autore può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera;
  4. fornire periodicamente all’autore il rendiconto degli esemplari venduti;
  5. pagare all’autore i compensi pattuiti nel contratto.

Come anticipato, la legge prevede che la pubblicazione o la riproduzione dell’opera debba aver luogo entro il termine fissato dal contratto, che non può essere superiore a due anni decorrenti dal giorno della effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera; tale termine non si applica al caso di opere collettive.

In mancanza di termini contrattuali espressi, la pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all’editore; l’autore può anche rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché fissi un termine più breve quando ciò sia giustificato dalla natura dell’opera e da ogni altra circostanza del caso.

Il patto che contenga una rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga la fissazione di un termine superiore a due anni è radicalmente nullo. 

Se l’opera non viene riprodotta o pubblicata nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di invocare la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni che assume di aver subito.

I CORRISPETTIVI SPETTANTI ALL’AUTORE

Ai sensi dell’articolo 130 della Legge sul diritto d’autore, il compenso spettante all’autore dell’opera è costituito da una partecipazione (di regola erogata all’autore annualmente), calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti.

Poiché il compenso è calcolato in base alle vendite, l’editore è obbligato a rendere conto all’autore annualmente delle copie vendute.

La legge prevede altresì la possibilità di corrispondere il compenso a stralcio (ossia in forma forfettaria), ma solo per le edizioni di:

  • dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
  • traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
  • discorsi o conferenze;
  • opere scientifiche;
  • lavori di cartografia;
  • opere musicali o drammatico-musicali;
  • opere delle arti figurative.

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